Contraddittorio nel procedimento di rilascio dell'interdittiva antimafia

Art. 48.Contraddittorio nel procedimento di rilascio dell'interdittiva antimafia1.Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all'articolo 92:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Procedimento di rilascio delle informazioni antimafia»;
2) il comma 2-bis e' sostituito dai seguenti:
«2-bis. Il prefetto, nel caso in cui, sulla base degli esiti delle verifiche disposte ai sensi del comma 2, ritenga sussistenti i presupposti per l'adozione dell'informazione antimafia interdittiva ovvero per procedere all'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-bis, e non ricorrano particolari esigenze di celerita' del procedimento, ne da' tempestiva comunicazione al soggetto interessato, indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa. Con tale comunicazione e' assegnato un termine non superiore a venti giorni per presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, nonche' per richiedere l'audizione, da effettuare secondo le modalita' previste dall'articolo 93, commi 7, 8 e 9. In ogni caso, non possono formare oggetto della comunicazione di cui al presente comma elementi informativi il cui disvelamento sia idoneo a pregiudicare procedimenti amministrativi o attivita' processuali in corso, ovvero l'esito di altri accertamenti finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose. La predetta comunicazione sospende, con decorrenza dalla relativa data di invio, il termine di cui all'articolo 92, comma 2. La procedura del contraddittorio si conclude entro sessanta giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione.
2-ter. Al termine della procedura in contraddittorio di cui al comma 2-bis, il prefetto, ove non proceda al rilascio dell'informazione antimafia liberatoria:
a) dispone l'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-bis, dandone comunicazione, entro cinque giorni, all'interessato secondo le modalita' stabilite dall'articolo 76, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa siano riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale;
b) adotta l'informazione antimafia interdittiva, procedendo alla comunicazione all'interessato entro il termine e con le modalita' di cui alla lettera a), nel caso di sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa. Il prefetto, adottata l'informazione antimafia interdittiva ai sensi della presente lettera, verifica altresi' la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e, in caso positivo, ne informa tempestivamente il Presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione.
2-quater. Nel periodo tra la ricezione della comunicazione di cui al comma 2-bis e la conclusione della procedura in contraddittorio, il cambiamento di sede, di denominazione, della ragione o dell'oggetto sociale, della composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza, la sostituzione degli organi sociali, della rappresentanza legale della societa' nonche' della titolarita' delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, il compimento di fusioni o altre trasformazioni o comunque qualsiasi variazione dell'assetto sociale, organizzativo, gestionale e patrimoniale delle societa' e imprese interessate dai tentativi di infiltrazione ((mafiosa possono)) essere oggetto di valutazione ai fini dell'adozione dell'informazione interdittiva antimafia.»;
b)all'articolo 93, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Il prefetto competente all'adozione dell'informazione ((antimafia)), sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite nel corso dell'accesso, puo' invitare in sede di audizione personale i soggetti interessati a produrre ogni informazione ritenuta utile, anche allegando elementi documentali, qualora non ricorrano particolari esigenze di celerita' del procedimento ovvero esigenze di tutela di informazioni che, se disvelate, ((siano suscettibili)) di pregiudicare procedimenti amministrativi o attivita' processuali in corso, ovvero l'esito di altri procedimenti amministrativi finalizzati alla prevenzione delle infiltrazione mafiose.».
Entrata in vigore il 31 dicembre 2021

Sentenze110


  • 1. TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2024-06-05, n. 202400373
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • art. 7 legge 241/90·
    • art. 91 e 100 del D.lgs. n. 159/2011·
    • contraddittorio procedurale·
    • garanzia di difesa·
    • interdittiva antimafia·
    • motivazione del provvedimento amministrativo·
    • rapporti parent·
    • valutazione di permeabilità a infiltrazioni mafiose

  • 2. TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2024-06-20, n. 202400412
    Provvedimento:
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    • annullamento interdittiva antimafia·
    • art. 89 bis D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159·
    • art. 91 D.lgs. n. 159/2011·
    • cointeressenze economiche·
    • controllo giudiziario ex art. 34 bis D.lgs. n. 159/2011·
    • discrezionalità amministrativa·
    • garanzia partecipativa art. 7 L. n. 241/90·
    • interdittiva antimafia·
    • legittimità delle interdittive antimafia·
    • libertà di impresa·
    • misure di prevenzione patrimoniale·
    • self cleaning delle imprese·
    • sindacato del giudice amministrativo·
    • tutela del diritto di difesa·
    • vincoli parentali e condizionamento mafioso

  • 3. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-03-14, n. 202302628
    Provvedimento:
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    • art. 21 legge 646/1982·
    • art. 2729 c.c.·
    • art. 91 d.lgs. 159/2011·
    • compensazione delle spese·
    • condanna penale prescritta·
    • garanzia partecipativa·
    • incostituzionalità delle norme antimafia·
    • indizi gravi, precisi e concordanti·
    • infiltrazione mafiosa·
    • interdittiva antimafia·
    • misure di prevenzione·
    • onere della prova·
    • sospensione degli effetti degli atti amministrativi·
    • subappalto non autorizzato·
    • valutazione indiziaria

  • 4. TAR Palermo, sez. I, sentenza 2024-02-09, n. 202400491
    Provvedimento:
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    • art. 7 e 10 legge 241/1990·
    • art. 84 e 91 d.lgs. 159/2011·
    • art. 92 d.lgs. 159/2011·
    • carenza di presupposti istruttori·
    • comunicazione di avvio del procedimento·
    • disparità di trattamento·
    • garanzie partecipative·
    • infiltrazione mafiosa·
    • interdittiva antimafia·
    • legittimità costituzionale·
    • misure di prevenzione·
    • motivazione del provvedimento·
    • procedimento amministrativo·
    • regola probatoria del "più probabile che non"·
    • sostituzione quote societarie·
    • tutela antimafia·
    • violazione art. 3 legge 241/1990

  • 5. TAR Catania, sez. I, sentenza 2024-05-21, n. 202401879
    Provvedimento:
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    • art. 416 bis c.p.·
    • art. 84 D.lgs. 159/2011·
    • associazione a delinquere di stampo mafioso·
    • banca dati unica nazionale·
    • difetto di istruttoria·
    • eccesso di potere·
    • giurisprudenza antimafia·
    • infiltrazione mafiosa·
    • interdittiva antimafia·
    • misure di prevenzione·
    • misure interdittive·
    • presunzione di gestione di fatto·
    • ragionamento induttivo·
    • revoca licenza commerciale·
    • travisamento dei fatti·
    • valutazione indiziaria
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