amministrazione giudiziaria e controllo giudiziario delle aziende
Art. 47. Amministrazione giudiziaria e controllo giudiziario delle aziende 1.All'articolo 34-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui risultino applicate le misure previste dall'((articolo)) 94-bis, il ((tribunale)) valuta se adottare in loro sostituzione il provvedimento di cui al comma 2 (( , lettera b) ))»;
b)al comma 6, secondo periodo, le parole «Il tribunale, sentiti il procuratore distrettuale competente e» sono sostituite dalle seguenti: «Il tribunale, sentiti il procuratore distrettuale competente, il prefetto che ha adottato l'informazione antimafia interdittiva nonche'»;
c)il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Il provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria prevista dall'articolo 34 o il controllo giudiziario ai sensi del presente articolo sospende il termine di cui all'articolo 92, comma 2, nonche' gli effetti di cui all'articolo 94. Lo stesso provvedimento e' comunicato dalla cancelleria del tribunale ((al prefetto della provincia in cui ha sede)) legale l'impresa, ai fini dell'aggiornamento della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia di cui all'articolo 96, ed e' valutato anche ai fini dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-bis nei successivi cinque anni.».
a)al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui risultino applicate le misure previste dall'((articolo)) 94-bis, il ((tribunale)) valuta se adottare in loro sostituzione il provvedimento di cui al comma 2 (( , lettera b) ))»;
b)al comma 6, secondo periodo, le parole «Il tribunale, sentiti il procuratore distrettuale competente e» sono sostituite dalle seguenti: «Il tribunale, sentiti il procuratore distrettuale competente, il prefetto che ha adottato l'informazione antimafia interdittiva nonche'»;
c)il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Il provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria prevista dall'articolo 34 o il controllo giudiziario ai sensi del presente articolo sospende il termine di cui all'articolo 92, comma 2, nonche' gli effetti di cui all'articolo 94. Lo stesso provvedimento e' comunicato dalla cancelleria del tribunale ((al prefetto della provincia in cui ha sede)) legale l'impresa, ai fini dell'aggiornamento della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia di cui all'articolo 96, ed e' valutato anche ai fini dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-bis nei successivi cinque anni.».