(misure urgenti di semplificazione amministrativa e di accelerazione delle procedure in materia di patrimonio culturale)

Art. 25.(Misure urgenti di semplificazione amministrativa e di accelerazione delle procedure in materia di patrimonio culturale)1.Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
((b-bis) all'articolo 19, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "degli articoli 21-quinquies e 21-nonies" sono aggiunte le seguenti: ", nei casi di cui al comma 4 del presente articolo";
b-ter) all'articolo 21-quinquies, comma 1, le parole da: "Per sopravvenuti" fino a: "pubblico originario" sono sostituite dalle seguenti: "Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario";
b-quater) all'articolo 21-nonies, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: "dell'articolo 21-octies" sono inserite le seguenti: ", esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2,";
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Rimangono ferme le responsabilita' connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo"))a)all'articolo 14-ter, dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente:
"8-bis. I termini di validita' di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, decorrono a far data dall'adozione del provvedimento finale.";
b)all'articolo 14-quater, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, dopo le parole: "rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che" sono inserite le seguenti: "ha natura di atto di alta amministrazione. Il Consiglio dei Ministri";
2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", motivando un'eventuale decisione in contrasto con il motivato dissenso"2.All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con il medesimo regolamento sono altresi' individuate:
a) le tipologie di interventi per i quali l'autorizzazione paesaggistica non e' richiesta, ai sensi dell'articolo 149 del medesimo Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia nell'ambito degli interventi di lieve entita' gia' compresi nell'allegato 1 al suddetto regolamento di cui all'articolo 146, comma 9, quarto periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia mediante definizione di ulteriori interventi minori privi di rilevanza paesaggistica;
b) le tipologie di intervento di lieve entita' che possano essere regolate anche tramite accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli enti locali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con specifico riguardo alle materie che coinvolgono competenze proprie delle autonomie territoriali.
3. All'articolo 146, comma 9, del Codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, il primo e il secondo periodo sono soppressi e il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.".
4. Al fine di assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 96 del ((decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)), le linee guida di cui al comma 6 del medesimo articolo sono stabilite con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre 2014.
Entrata in vigore il 11 novembre 2014
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