Art. 35.(( (Misure urgenti per la realizzazione su scala nazionale di un sistema adeguato e integrato di gestione dei rifiuti urbani e per conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio.
Misure urgenti per la gestione e per la tracciabilita' dei rifiuti nonche' per il recupero dei beni in polietilene). ))((1.Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, individua a livello nazionale la capacita' complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento in esercizio o autorizzati a livello nazionale, con l'indicazione espressa della capacita' di ciascun impianto, e gli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo, determinato con finalita' di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale e nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, tenendo conto della pianificazione regionale. Gli impianti cosi' individuati costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale, attuano un sistema integrato e moderno di gestione di rifiuti urbani e assimilati, garantiscono la sicurezza nazionale nell'autosufficienza, consentono di superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore e limitano il conferimento di rifiuti in discarica.
2.Ai medesimi fini di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, effettua la ricognizione dell'offerta esistente e individua, con proprio decreto, il fabbisogno residuo di impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolato per regioni; sino alla definitiva realizzazione degli impianti necessari per l'integrale copertura del fabbisogno residuo cosi' determinato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, ove tecnicamente possibile, un incremento fino al 10 per cento della capacita' degli impianti di trattamento dei rifiuti organici per favorire il recupero di tali rifiuti raccolti nel proprio territorio e la produzione di compost di qualita'.
3.Tutti gli impianti di recupero energetico da rifiuti sia esistenti sia da realizzare sono autorizzati a saturazione del carico termico, come previsto dall'articolo 237-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora sia stata valutata positivamente la compatibilita' ambientale dell'impianto in tale assetto operativo, incluso il rispetto delle disposizioni sullo stato della qualita' dell'aria di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le autorita' competenti provvedono ad adeguare le autorizzazioni integrate ambientali degli impianti esistenti, qualora la valutazione di impatto ambientale sia stata autorizzata a saturazione del carico termico, tenendo in considerazione lo stato della qualita' dell'aria come previsto dal citato decreto legislativo n. 155 del 2010.
4.Gli impianti di nuova realizzazione devono essere realizzati conformemente alla classificazione di impianti di recupero energetico di cui alla nota 4 del punto R1 dell'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
5.Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli impianti esistenti, le autorita' competenti provvedono a verificare la sussistenza dei requisiti per la loro qualifica di impianti di recupero energetico R1 e, quando ne ricorrono le condizioni e nel medesimo termine, adeguano in tal senso le autorizzazioni integrate ambientali.
6.Ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sussistendo vincoli di bacino al trattamento dei rifiuti urbani in impianti di recupero energetico, nei suddetti impianti deve comunque essere assicurata priorita' di accesso ai rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale fino al soddisfacimento del relativo fabbisogno e, solo per la disponibilita' residua autorizzata, al trattamento di rifiuti urbani prodotti in altre regioni. Sono altresi' ammessi, in via complementare, rifiuti speciali pericolosi a solo rischio infettivo nel pieno rispetto del principio di prossimita' sancito dall'articolo 182-bis, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e delle norme generali che disciplinano la materia, a condizione che l'impianto sia dotato di sistema di caricamento dedicato a bocca di forno che escluda anche ogni contatto tra il personale addetto e il rifiuto; a tale fine le autorizzazioni integrate ambientali sono adeguate ai sensi del presente comma.
7.Nel caso in cui in impianti di recupero energetico di rifiuti urbani localizzati in una regione siano smaltiti rifiuti urbani prodotti in altre regioni, i gestori degli impianti sono tenuti a versare alla regione un contributo, determinato dalla medesima, nella misura massima di 20 euro per ogni tonnellata di rifiuto urbano indifferenziato di provenienza extraregionale. Il contributo, incassato e versato a cura del gestore in un apposito fondo regionale, e' destinato alla prevenzione della produzione dei rifiuti, all'incentivazione della raccolta differenziata, a interventi di bonifica ambientale e al contenimento delle tariffe di gestione dei rifiuti urbani. Il contributo e' corrisposto annualmente dai gestori degli impianti localizzati nel territorio della regione che riceve i rifiuti a valere sulla quota incrementale dei ricavi derivanti dallo smaltimento dei rifiuti di provenienza extraregionale e i relativi oneri comunque non possono essere traslati sulle tariffe poste a carico dei cittadini.
8.I termini per le procedure di espropriazione per pubblica utilita' degli impianti di cui al comma 1 sono ridotti della meta'.
Nel caso tali procedimenti siano in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ridotti di un quarto i termini residui. I termini previsti dalla legislazione vigente per le procedure di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui al comma 1 si considerano perentori.
9.In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 3, 5 e 8 si applica il potere sostitutivo previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
10.Al comma 9-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo le parole: "il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" sono inserite le seguenti: ", anche avvalendosi della societa' Consip Spa, per lo svolgimento delle relative procedure, previa stipula di convenzione per la disciplina dei relativi rapporti,".
11.All'articolo 182 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Il divieto di cui al comma 3 non si applica ai rifiuti urbani che il Presidente della regione ritiene necessario avviare a smaltimento, nel rispetto della normativa europea, fuori del territorio della regione dove sono prodotti per fronteggiare situazioni di emergenza causate da calamita' naturali per le quali e' dichiarato lo stato di emergenza di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225".
12.All'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)il comma 2 e' abrogato;
b)al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, del consiglio di amministrazione del consorzio deve fare parte un rappresentante indicato da ciascuna associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale delle categorie produttive interessate, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico";
c)al comma 13 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il contributo percentuale di riciclaggio e' stabilito comunque in misura variabile, in relazione alla percentuale di polietilene contenuta nel bene e alla durata temporale del bene stesso. Con il medesimo decreto di cui al presente comma e' stabilita anche l'entita' dei contributi di cui al comma 10, lettera b)".
13.Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 13 dell'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente articolo, i contributi previsti dal medesimo articolo 234, commi 10 e 13, sono dovuti nella misura del 30 per cento dei relativi importi))
Entrata in vigore il 11 novembre 2014

Sentenze48


  • 1. TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-07-19, n. 202312163
    Provvedimento:
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    • biodigestore·
    • commissario straordinario·
    • competenza commissariale·
    • eccesso di potere·
    • gestione dei rifiuti·
    • giubileo 2025·
    • interessi legittimi·
    • legittimità degli atti amministrativi·
    • piano di gestione dei rifiuti·
    • rito abbreviato c.p.a.·
    • sindacato del giudice amministrativo·
    • valutazione ambientale strategica (VAS)·
    • violazione del giusto procedimento

  • 2. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-03-03, n. 202302245
    Provvedimento:
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    • annullamento parziale di atti amministrativi·
    • autorizzazione integrata ambientale (AIA)·
    • autorizzazione unica (AU)·
    • combustibili solidi secondari (CSS)·
    • compatibilità ambientale·
    • eccesso di potere·
    • limiti di emissione·
    • migliori tecniche disponibili (BAT)·
    • modifiche sostanziali agli impianti·
    • normativa ambientale·
    • pianificazione regionale dei rifiuti·
    • procedimenti amministrativi·
    • saturazione del carico termico·
    • silenzio assenso·
    • valutazione ambientale strategica (VAS)·
    • violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza

  • 3. TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2023-10-19, n. 202315458
    Provvedimento:
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    • annullamento atti amministrativi·
    • art. 114 c.p.a.·
    • art. 35 L. 164/2016·
    • autorizzazione amministrativa·
    • cessazione della materia del contendere·
    • contributo ambientale·
    • decreto ministeriale·
    • ottemperanza delle sentenze·
    • sistema alternativo di gestione dei rifiuti·
    • spese di lite

  • 4. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-07-24, n. 202307206
    Provvedimento:
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    • annullamento di atti amministrativi·
    • art. 146 D.Lgs. 42/2004·
    • autorizzazione paesaggistica·
    • compatibilità paesaggistica·
    • difetto di motivazione·
    • eccesso di potere·
    • elusione del giudicato·
    • inammissibilità della riproposizione dei motivi di primo grado·
    • parere della Soprintendenza·
    • procedimento amministrativo·
    • riforma della sentenza·
    • tutela dei beni architettonici e paesaggistici·
    • vincolo paesaggistico·
    • violazione del giusto procedimento
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