Testo unico-art. 3


Art. 3.

(Art. 3, legge 24 dicembre 1908, n. 797).

Entro trenta giorni dalla notificazione della ingiunzione, il debitore puo' contro di questa produrre ricorso od opposizione avanti il conciliatore o il pretore, o il tribunale del luogo in cui ha sede l'ufficio emittente, secondo la rispettiva competenza, a norma del Codice di procedura civile.

L'autorita' adita ha facolta' di sospendere il procedimento coattivo.

Il provvedimento di sospensione puo' essere dato dal conciliatore, pretore o presidente con semplice decreto in calce al ricorso.
Entrata in vigore il 22 agosto 1929
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