revisione dei film
Art. 1. Revisione dei film
La proiezione in pubblico dei film e l'esportazione all'estero di film nazionali, ai sensi dell'articolo 8 della, legge 29 dicembre 1949, n. 958, e successive modificazioni ed integrazioni, sono soggette a nulla osta del Ministero del turismo e dello spettacolo.
Il nulla osta e' rilasciato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo su parere o previo esame dei film, di speciali Commissioni di primo grado e di appello, secondo le norme della presente legge.
La proiezione in pubblico dei film e l'esportazione all'estero di film nazionali, ai sensi dell'articolo 8 della, legge 29 dicembre 1949, n. 958, e successive modificazioni ed integrazioni, sono soggette a nulla osta del Ministero del turismo e dello spettacolo.
Il nulla osta e' rilasciato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo su parere o previo esame dei film, di speciali Commissioni di primo grado e di appello, secondo le norme della presente legge.