(aumento degli organici dei cancellieri e dei coadiutori giudiziari - onere finanziario)

Art. 26.(Aumento degli organici dei cancellieri e dei coadiutori giudiziari - Onere finanziario)

Al fine di sopperire alle esigenze derivanti dall'applicazione della presente legge, i ruoli organici del personale della carriera delle cancellerie e dei coadiutori giudiziari sono aumentati rispettivamente di 200 e 250 unita', con una maggiore spesa annua complessiva di lire 819.720.000.
Alle cancellerie addette alle sezioni per le controversie di lavoro devono destinarsi stabilmente cancellieri e coadiutori giudiziari in numero almeno pari alla meta' dei magistrati di fatto applicati alle sezioni medesime per le preture, e ad un terzo per i tribunali.
((I concorsi sono indetti dal Ministero di grazia e giustizia su base distrettuale. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077))
I bandi di concorso debbono indirsi entro il termine di giorni quindici decorrenti dalla data di pubblicazione della presente legge ed i concorsi debbono essere espletati entro il termine di entrata in vigore della legge medesima.
Il Ministro per la grazia e giustizia ha facolta' di mettere a concorso oltre i posti gia' disponibili alla data del bando anche quelli che si renderanno vacanti nel semestre successivo.
Le nomine ai posti messi a concorso in eccedenza a quelli disponibili alla data del decreto sono conferite al verificarsi delle singole vacanze.
Ai coadiutori giudiziari, oltre a quelli di ordine, possono essere affidati compiti di assistenza del giudice in udienza.
Entrata in vigore il 25 settembre 1973

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