(proroga di termini)

Art. 99.(Proroga di termini)1.Nella legge 13 maggio 1999, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all'articolo 2, comma 1, nell'alinea, le parole: "entro nove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi";
b)all'articolo 3, comma 7, primo periodo, le parole: "1° giugno 2000" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2001";
c)all'articolo 18, comma 1, le parole: "nove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "venti mesi";
d)all'articolo 35, comma 1, le parole: "dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti:"il 31 dicembre 2001".
2.All'articolo 30, comma 19, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: "29 febbraio 2000" sono sostituite dalle seguenti: "29 febbraio 2000 e, limitatamente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, al 31 dicembre 2000".
Note all'art. 99:
- Per il testo dell'art. 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante "Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale", cosi' come modificato dalla presente legge, si rimanda alle note all'art. 3.
- Si riporta il testo degli articoli 3, 18 e 35 della legge 13 maggio 1999, n. 133, sopra citata, cosi' come modificati dalla presente legge:
"Art. 3. (Fondi pensione). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi al fine di riordinare il regime fiscale delle forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, di disciplinare forme di risparmio individuali vincolate a finalita' previdenziali, di modificare il trattamento fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, nonche' di riordinare il regime fiscale del trattamento di fine rapporto e delle altre indennita'.
2. Il riordino del regime fiscale delle forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico e' informato ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) revisione della deduzione fiscale prevista per i lavoratori dipendenti ed autonomi e per i datori di lavoro dagli articoli 10 e 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, fino al limite massimo complessivo di lire 10 milioni, con conseguente incremento degli eventuali limiti percentuali vigenti ed estensione della medesima deduzione anche ai soggetti non titolari di redditi di lavoro o d'impresa, ivi compresi gli imprenditori agricoli nei limiti dei redditi agrari dichiarati, eventualmente prevedendo, in caso di incapienza del proprio reddito, la deduzione a favore del soggetto cui sono fiscalmente a carico; previsione dell'applicabilita' della disciplina di cui al precedente periodo anche ai soci lavoratori e alle cooperative di produzione e lavoro, qualora queste ultime osservino in favore dei soci lavoratori stessi le disposizioni contenute nell'art. 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto;
b) riforma del trattamento fiscale dei fondi pensione previsto dall' art. 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, al fine di uniformare i criteri di tassazione dei predetti fondi alla disciplina recata dal decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, per gli organismi di investimento collettivo del risparmio, determinando il risultato maturato di gestione al netto dei costi; possibilita' di prevedere riduzioni di aliquota dell'imposta sostitutiva rispetto a quella applicata ai citati organismi di investimento collettivo; conferma del regime di cui al citato art. 14 del decreto legislativo n. 124 del 1993 per i fondi pensione il cui patrimonio sia investito in beni immobili, salva la facolta' di modificare l'aliquota in modo da perequare il loro trattamento a quello previsto per gli altri fondi pensione;
c) revisione della disciplina delle prestazioni erogate al fine di escludere dall'imposizione la parte di esse corrispondente ai redditi gia' assoggettati ad imposta, fermo restando il trattamento della residua parte come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, nel caso di prestazioni periodiche, e come reddito soggetto a tassazione separata con i criteri previsti dall' art. 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e senza alcuna riduzione, nel caso di prestazioni in capitale. Per le prestazioni in capitale l'esclusione di cui alla presente lettera si applica a condizione che il loro ammontare non sia superiore ad un terzo del montante maturato alla data di accesso alle prestazioni, salva l'ipotesi di riscatto di cui all'art. 10 del citato decreto legislativo n. 124 del 1993;
d) previsione di una disciplina transitoria per i soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione, volta a prevedere l'applicazione delle nuove disposizioni per le prestazioni che maturano a decorrere dalla predetta data. Nel caso in cui non si rendano applicabili i criteri di tassazione di cui alla lettera b) sulla parte della posizione maturata corrispondente al rendimento finanziario, il fondo pensione, al momento di accesso alla prestazione, liquida l'imposta sostitutiva di cui alla lettera b), applicando un apposito fattore di rettifica finalizzato a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se il fondo avesse subito la tassazione per maturazione. Per le forme pensionistiche complementari in regime di prestazione definita, per le quali siano inapplicabili i criteri di tassazione di cui alla lettera c) o al precedente periodo, previsione della tassazione della intera prestazione.
3. La disciplina fiscale delle forme di risparmio individuale vincolate a finalita' di previdenza e' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione delle caratteristiche con riferimento ai criteri stabiliti dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; in particolare, previsione di vincoli all'accantonamento secondo i criteri fissati dall'art. 7 del predetto decreto legislativo n. 124 del 1993, e definizione delle condizioni di partecipazione in termini supplementari rispetto alla previdenza complementare e con le forme di tutela previste dal predetto decreto legislativo n. 124 del 1993, in coerenza con i principi dell' art. 9 del medesimo decreto legislativo n. 124 del 1993; estensione della possibilita' di partecipazione anche ai soggetti non titolari di reddito di lavoro o di impresa;
b) assoggettamento del risparmio previdenziale tramite i fondi aperti di cui all' art. 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, alla disciplina fiscale di cui alla lettera c);
c) fermo restando il limite complessivo di importo di cui alla lettera a) del comma 2, deducibilita' fiscale della contribuzione; applicazione alla gestione e alle prestazioni del regime fiscale di cui alle lettere b) e c) del comma 2;
d) definizione delle caratteristiche delle polizze vita con finalita' previdenziali, secondo i principi e criteri di cui alla lettera a), e loro assoggettamento al regime fiscale di cui alla lettera c).
4. La modifica del trattamento fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione e' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) esenzione dall'imposta di cui all'art. 1 della tariffa di cui all'allegato A annesso alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216;
b) conferma dell'attuale regime fiscale in tema di detrazione d'imposta, prevedendo eventualmente l'eliminazione del cumulo con i contributi volontari, e del trattamento dei redditi compresi nei capitali corrisposti soltanto nel caso di contratti aventi per oggetto esclusivo prestazioni per invalidita' grave e premorienza;
c) estensione del regime di cui alla lettera b) ai contratti aventi per oggetto esclusivo l'assicurazione contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana a condizione che l'impresa assicuratrice non abbia facolta' di recesso dal contratto;
d) previsione, nel caso di contratti diversi da quelli indicati alle lettere b) e c) cui non risulti applicabile la disciplina prevista dal comma 3, che i redditi compresi nei capitali corrisposti siano assoggettati, senza alcuna riduzione, ad imposta sostitutiva con l'aliquota prevista per la tassazione del risultato delle gestioni personali di portafoglio, con applicazione di un apposito fattore di rettifica finalizzato a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se i predetti redditi avessero subito la tassazione per maturazione;
e) possibilita' di prevedere, nel caso di contratti misti, una disciplina che tenga conto dei criteri di tassazione di cui alle precedenti lettere;
f) applicazione della nuova disciplina ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione del presente comma.
5. Il riordino del regime fiscale del trattamento di fine rapporto, nonche' delle indennita' e somme indicate nella lettera a) del comma 1 dell' art. 16 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' informato ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) tassazione dei rendimenti maturati e degli importi erogati secondo i criteri di cui al comma 2, lettere b) e c), primo periodo, con possibilita' di prevedere, in caso di rapporti di formazione lavoro ed altri consimili rapporti di lavoro a tempo determinato, un trattamento agevolato tramite l'applicazione di detrazioni d'imposta;
b) previsione di una disciplina transitoria volta a stabilire l'applicazione delle nuove disposizioni ai rendimenti e alle prestazioni che maturano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione del presente comma.
6. Nell'ambito dell'attuazione dei princi'pi e criteri direttivi di cui al presente articolo, con i decreti legislativi di cui al comma 1 puo' altresi' prevedersi:
a) la disciplina del trattamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) concernente la previdenza collettiva e individuale, tenendo conto della natura finanziaria dell'attivita' di gestione, nel rispetto delle direttive comunitarie;
b) l'armonizzazione del trattamento delle rendite vitalizie, prevedendo per quelle aventi funzione previdenziale relative a contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, l'esclusione dall'IRPEF e l'applicazione sul rendimento finanziario dell'imposta sostitutiva di cui alla lettera b) del comma 2;
c) l'eventuale revisione e allargamento delle modalita' di contribuzione al fondo di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, nonche', relativamente ai medesimi destinatari del predetto decreto legislativo n. 565 del 1996, previsione delle modalita' di istituzione, adesione e contribuzione alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;
d) l'introduzione di tutte le modifiche tecniche necessarie a consentire la pienezza e semplicita' di applicazione della nuova disciplina, procedendo in particolare a coordinare la nuova disciplina con il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;
e) il coordinamento della nuova disciplina con il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introducendo nel citato testo unico tutte le modifiche necessarie per attuare detto coordinamento, ivi compresa la possibilita', in caso di incapienza dell'imposta dovuta dall'interessato, di fruire della detrazione d'imposta di cui all'art. 13-bis del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i contributi volontari relativi a soggetti fiscalmente a carico, e con tutte le altre disposizioni in materia di imposte sui redditi nonche' con quelle che dispongono la trasformazione in titoli del trattamento di fine rapporto, e l'introduzione della possibilita' di ricomprendere tra gli oneri deducibili di cui all'art. 10 del predetto testo unico i contributi previdenziali versati a titolo di prosecuzione volontaria e di riscatto.
7. I decreti legislativi di attuazione delle disposizioni recate dal presente articolo entrano in vigore il 1 gennaio 2001. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Parlamento, successivamente all'acquisizione degli altri pareri previsti, per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni permanenti. Le commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, nel rispetto dei princi'pi e criteri direttivi previsti dal presente articolo e previo parere delle commissioni parlamentari competenti, possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.
L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo deve assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.".
"Art. 18. (Modifica ai criteri di determinazione del reddito delle unita' immobiliari). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi in materia di tassazione degli immobili, per razionalizzare e perequare il prelievo impositivo nonche' al fine di evitare aggravi all'atto dell'applicazione dei nuovi estimi catastali, con l'osservanza dei seguenti princi'pi e criteri direttivi:
a) assoggettamento dei redditi dei fabbricati, calcolati in conformita' a quanto previsto alla lettera c), con esclusione di quelli che concorrono a formare reddito d'impresa, ad un regime di tassazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con un'aliquota pari a quella fissata per il primo scaglione di reddito e, per i redditi derivanti da locazione o da altre forme di utilizzazione a titolo oneroso da parte di terzi, limitazione di tale regime alla parte che non eccede i tassi di rendimento di cui alla lettera c); modifica del vigente regime di tassazione dei redditi dei fabbricati, basato sulla loro integrale inclusione nel reddito complessivo, rimodulando la deduzione dal detto reddito, correlata al possesso dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e delle sue pertinenze, e rapportata al periodo e alla quota di possesso dell'unita' immobiliare stessa; facolta' del contribuente di scegliere tra i due regimi di tassazione;
b) previsione di misure agevolative, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in particolare per i redditi piu' bassi e per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, allo scopo di non aumentare l'onere fiscale gravante su di essi per effetto del nuovo regime di tassazione;
c) determinazione e successiva fissazione periodica, con decreto del Ministro delle finanze, tenuto conto dell'incidenza complessiva del prelievo fiscale, di coefficienti convenzionali di redditivita' dei valori d'estimo delle unita' immobiliari, dopo la rideterminazione di cui all'art. 3, comma 154, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fermo restando il principio stabilito dall'art. 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 3 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, inteso a tenere conto dei vincoli gravanti su di essi nonche' dell'interesse pubblico alla loro conservazione;
d) rideterminazione, a seguito della revisione degli estimi catastali e con la medesima decorrenza, anche al fine del mantenimento degli attuali margini di autonomia finanziaria, delle aliquote minime e massime dell'imposta comunale sugli immobili, istituita dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in misura tale da garantire il medesimo gettito complessivo;
e) istituzione di una detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'art. 10 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, o di altra misura agevolativa in favore dei conduttori, limitatamente alla loro abitazione principale e a decorrere dal periodo d'imposta 2000, avuto riguardo ai redditi posseduti e alla loro misura;
f) rimodulazione delle imposte sui trasferimenti, mediante applicazione di valori ridotti rispetto a quelli di estimo, in modo da evitare incrementi del gettito complessivo;
g) armonizzazione, semplificazione e autoliquidazione, ad invarianza di gettito, delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, di bollo, sulle successioni e donazioni e degli altri tributi e diritti collegati, relativi a qualsiasi fattispecie e presupposto imponibile in materia immobiliare, al fine di unificare le basi imponibili, gli obblighi dei contribuenti, i poteri e l'esercizio di essi da parte dell'amministrazione pubblica;
h) coordinamento tra i criteri di tassazione dei redditi figurativi derivanti dalle unita' immobiliari e di quelli effettivamente percepiti;
i) revisione delle ipotesi di non concorrenza totale o parziale alla formazione del reddito nonche' di quelle di riduzione dell'imposta previste ai fini di tutti i tributi ed armonizzazione della relativa disciplina;
l) coordinamento, tenuto conto in particolare delle agevolazioni fiscali in favore dei locatori disposte dall'art. 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e in ogni caso fatti salvi i criteri di agevolazione ivi previsti, di tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti con la nuova disciplina;
m) disciplina dei procedimenti tributari relativi alle materie di cui alle lettere precedenti mediante regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, o mediante decreti ministeriali, di natura non regolamentare, per stabilire termini o modalita' in via speciale o transitoria o straordinaria.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento, successivamente all'acquisizione degli altri pareri previsti, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princi'pi e dei criteri direttivi previsti dal presente articolo e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.
4. Il comma 4-quater dell'art. 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente la determinazione del reddito delle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e delle relative pertinenze e' abrogato con effetto dal periodo d'imposta 1999.
5.-8. (Abrogato).
9. Il Governo e' delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo la procedura di cui al comma 2, un decreto legislativo volto ad anticipare al periodo d'imposta 1999 la detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 1, lettera e), nelle stesse ipotesi e condizioni e con l'osservanza dei medesimi criteri direttivi ivi previsti, nei limiti di complessive lire 300 miliardi.
10. Dalle disposizioni di cui al presente articolo, con esclusione dei commi 7, 8 e 9, non devono derivare oneri per il bilancio dello Stato. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9, valutati rispettivamente in lire 675 miliardi, lire 3 miliardi e lire 300 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.
11. All'art. 10, comma 5, terzo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le parole: "un contributo a carico dei concessionari pari al 5 per cento delle commissioni riscosse ai sensi del comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "un contributo pari allo 0,6 per mille del gettito dell'imposta a carico dei soggetti che provvedono alla riscossione; con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i termini e le modalita' di trasmissione da parte dei predetti soggetti dei dati relativi alla riscossione.".
"Art. 35 (Testi unici). - 1. Al fine di razionalizzare, semplificare, armonizzare e rendere piu' organiche le norme tributarie, anche alla luce delle innovazioni introdotte nella presente legislatura, il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 2001, uno o piu' decreti legislativi recanti testi unici che accorpino, anche in un codice tributario, le vigenti norme per materia, senza modificarle, con il solo compito di eliminare duplicazioni, chiarire il significato di norme controverse e produrre testi in cui la materia sia trattata.
2. Per l'esercizio della delega il Governo si atterra' ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) semplificazione e razionalizzazione delle disposizioni in materia tributaria, in modo da riservare alla disciplina con norma primaria, nel rispetto dell'art. 23 della Costituzione, le sole materie riguardanti le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e la misura dell'imposta;
b) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modificazioni strettamente necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;
c) delegificazione, mediante regolamenti da emanare ai sensi dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle norme di legge concernenti tutti gli aspetti diversi da quelli indicati dalla lettera a), ivi inclusi quelli della liquidazione, accertamento e riscossione, secondo i principi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e i seguenti ulteriori criteri direttivi:
1) riduzione e massima semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti, tenuto conto anche dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore;
2) possibilita' di indicare nelle fonti primarie la sola aliquota massima effettiva di ciascun tributo, riservando agli atti normativi secondari l'indicazione di eventuali misure inferiori, in relazione alle specificita' delle singole fattispecie. Per i tributi per i quali non e' prevista una determinazione su base percentuale della base imponibile, la possibilita' di cui al periodo precedente deve intendersi riferita alla sola entita' massima del tributo;
3) espressa indicazione delle norme abrogate per effetto dell'attuazione dei criteri dettati nel presente articolo e delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore;
4) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modificazioni strettamente necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;
d) introduzione di tutte le modificazioni legislative necessarie per il migliore coordinamento della normativa contenuta nei testi unici sulla base dei principi e dei criteri direttivi di cui al presente articolo.
3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla commissione di cui all'art. 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'acquisizione del parere, che viene reso secondo la procedura prevista dai commi 14 e seguenti dell'art. 3 della citata legge n. 662 del 1996.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, nel rispetto degli stessi princi'pi e criteri direttivi e previo parere della commissione di cui all'art. 3, comma 13, della citata legge n. 662 del 1996, possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.
5. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare oneri a carico del bilancio dello Stato.".
- Si riporta il testo dell'art. 30, comma 19, della citata legge 23 dicembre 1999, n. 488, cosi' come modificato dalla presente legge:
"Art. 30 (Patto di stabilita' interno). - 1. A titolo di concorso agli obiettivi di stabilizzazione della finanza pubblica, le regioni, le province autonome, le province e i comuni riducono per l'anno 2000 il disavanzo definito dall'art. 28, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in misura pari ad almeno un ulteriore 0,1 punti percentuali del prodotto interno lordo (PIL) previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria e suoi aggiornamenti; l'importo cosi' risultante rimane costante nei tre anni successivi. Gli enti che non hanno raggiunto, in tutto o in parte, l'obiettivo fissato per l'anno 1999 sono tenuti a recuperare il differenziale nell'anno 2000.
2. Il secondo periodo del comma 1 dell'art. 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' sostituito dai seguenti: (Omissis).
3. Gli enti tenuti a fornire informazioni al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'art. 28, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono tenuti a trasmettere altresi' una relazione illustrativa delle misure adottate o che si intendono adottare per conseguire l'obiettivo di cui al comma 1 e dei riflessi delle misure stesse sulle previsioni di competenza del bilancio. La relazione predisposta dalle regioni e dalle province autonome deve fare particolare riferimento alle azioni poste in essere per garantire il contributo degli enti del servizio sanitario nazionale al perseguimento dell'obiettivo.
4. Le giunte regionali e provinciali nonche' quelle dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti riferiscono entro il 30 giugno ai rispettivi consigli sul perseguimento dell'obiettivo del comma 1, proponendo, ove necessario, le opportune variazioni di bilancio. Agli stessi fini previsti dal comma 3, presentano, inoltre, una relazione al consiglio allegata al bilancio di assestamento e rendono conto dei risultati acquisiti con una relazione allegata al bilancio consuntivo.
5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferisce trimestralmente alla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e, successivamente, alle competenti commissioni parlamentari in ordine al rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno.
6. Qualora l'obiettivo di cui al comma 1 venga complessivamente conseguito, per l'anno 2000 e' concessa, a partire dall'anno successivo, una riduzione minima di 50 punti base sul tasso d'interesse nominale applicato sui mutui della Cassa depositi e prestiti, in ammortamento al 31 dicembre 1998 ovvero concessi entro il 31 dicembre 1997, con oneri a carico delle regioni e degli enti locali, e il cui tasso di interesse risulti superiore al tasso di interesse nominale praticato dalla Cassa depositi e prestiti sui mutui decennali a tasso fisso alla data di entrata in vigore della presente legge. La riduzione comunque non puo' eccedere per ciascun mutuo la misura necessaria a ricondurre il tasso di interesse a quello di cui al periodo precedente, con esclusione dei contributi regionali di cui all'art. 7 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 7 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998, e precedenti norme di accesso al credito ordinario della Cassa depositi e prestiti. Qualora l'obiettivo non venga complessivamente conseguito la riduzione e' concessa esclusivamente agli enti che hanno conseguito l'obiettivo. Agli enti che nel biennio 1999-2000 conseguano una riduzione del disavanzo, computato con i criteri 1999 o con i criteri 2000, superiore allo 0,3 per cento del PIL, la riduzione del tasso di interesse sugli stessi mutui e' aumentata a 100 punti base. Le modalita' tecniche di computo del disavanzo sono definite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica d'intesa con il Ministro dell'interno, sentita la conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 aprile 2000.
7. Ai fini dell'applicazione del comma 6 gli enti sono tenuti a presentare apposita certificazione firmata rispettivamente dai presidenti della regione e della provincia o dal sindaco e dal responsabile del servizio finanziario dell'ente. Tempi e modalita' della certificazione sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito, per quanto di competenza, il Ministro dell'interno.
8. All'art. 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: (Omissis).
9. I trasferimenti erariali per l'anno 2000 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'art. 31, commi 11 e 12, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed alle successive disposizioni in materia, in attesa dell'entrata in funzione delle misure di riequilibrio di cui al decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, la cui applicazione e' rinviata al 1 gennaio 2001, o del decreto legislativo che sara' emanato in attuazione della delega prevista dall'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133. La distribuzione dell'incremento di risorse pari al tasso di inflazione programmato per l'anno 2000 avviene con i criteri e le finalita' di cui all'art. 31, comma 11, della predetta legge n. 448 del 1998.
10. Relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, sono fissati al 31 dicembre 2000 i termini per la notifica degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni e degli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio. Alla stessa data sono fissati i termini per la notifica:
a) degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni, relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997;
b) degli avvisi di accertamento in rettifica, relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994, 1995 e 1996;
c) degli avvisi di accertamento d'ufficio per l'anno 1994;
d) degli atti di contestazione delle violazioni non collegate all'ammontare dell'imposta, commesse negli anni dal 1993 al 1998.
11. All'art. 5, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: (Omissis).
12. Fino all'anno di imposta 1999 compreso, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili l'aliquota ridotta di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, si applica soltanto agli immobili adibiti ad abitazione principale, con esclusione di quelli qualificabili come pertinenze, ai sensi dell'art. 817 del codice civile.
13. La disposizione di cui al comma 12 non ha effetto nei riguardi dei comuni che, nel periodo di cui al medesimo comma, abbiano gia' applicato l'aliquota ridotta anche agli immobili adibiti a pertinenze.
14. Per l'anno 2000, il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale prevista dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti e' stabilito contestualmente alla data di approvazione del bilancio. Per gli anni successivi i termini predetti sono fissati al 31 dicembre. I regolamenti approvati entro il termine fissato per il bilancio di previsione dell'anno 2000 hanno effetto dal 1 gennaio 2000.
15. Al monitoraggio del rispetto del patto di stabilita' interno provvede il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, avvalendosi anche del personale di cui all'art. 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; i contratti relativi agli esperti estranei alle amministrazioni pubbliche possono essere rinnovati sino all'anno 2003.
16. Per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica previsti dal presente articolo nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome si provvede con le modalita' stabilite dall'art. 48, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
17. All'art. 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: "20 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1998 sono aggiunte le seguenti: "e fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1 gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato .
18. L'importo massimo della spesa per il servizio sanitario nazionale ammonta, per l'anno 2000, a lire 117.129 miliardi.
19. Alla riscossione dei ruoli non erariali sottoscritti entro il 30 giugno 2000 non si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I termini scadenti il 31 dicembre 1999, previsti per la sottoscrizione e la consegna dei ruoli non erariali, sono prorogati al 29 febbraio 2000 e, limitatamente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, al 31 dicembre 2000.
20. E' soppressa l'indennita' di lire 2 per ogni chilometro di percorso per i viaggi compiuti gratuitamente con mezzi di trasporto forniti dall'amministrazione, ai sensi del terzo comma dell'art. 14 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.".
Entrata in vigore il 25 novembre 2000

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