(incompatibilita' dei giudici tributari)

Art. 84.(Incompatibilita' dei giudici tributari)1.All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la lettera i) e' sostituita dalla seguente:
"i) a decorrere dal 1° ottobre 2001, coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, esercitano la consulenza tributaria, ovvero l'assistenza o la rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l'amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributario;".
2.Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria procede alla definizione di tutti gli adempimenti connessi con l'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni. A tal fine i componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria che siano magistrati ordinari, amministrativi o pubblici dipendenti sono esonerati dalle rispettive funzioni per tale periodo, su richiesta del Consiglio stesso.
3.I termini di cui al comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, attualmente in carica, decorrono dal centoventesimo giorno successivo alla scadenza del periodo di cui al comma 2.
Note all'art. 84:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, recante "Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413", cosi' come modificato dalla presente legge:
"Art. 8. (Incompatibilita'). - 1. Non possono essere componenti delle commissioni tributarie, finche' permangono in attivita' di servizio o nell'esercizio delle rispettive funzioni o attivita' professionali:
a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo;
b) i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e gli amministratori di altri enti che applicano tributi o hanno partecipazione al gettito dei tributi indicati nell'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonche' coloro che, come dipendenti di detti enti o come componenti di organi collegiali, concorrono all'accertamento dei tributi stessi;
c) i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria che prestano servizio presso gli uffici del Dipartimento delle entrate e del Dipartimento del territorio;
d) gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza;
e) i soci, gli amministratori e i dipendenti delle societa' concessionarie del servizio di riscossione delle imposte o preposte alla gestione dell'anagrafe tributaria e di ogni altro servizio tecnico del Ministero delle finanze;
f) gli ispettori tributari di cui alla legge 24 aprile 1980, n. 146;
g) i prefetti;
h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici;
i) a decorrere dal 1 ottobre 2001, coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, esercitano la consulenza tributaria, ovvero l'assistenza o la rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l'amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributario;
l) gli appartenenti alle Forze armate ed i funzionari civili dei Corpi di polizia;
m) coloro che sono coniugi o parenti fino al secondo grado o affini in primo grado di coloro che sono iscritti negli albi professionali o negli elenchi di cui alla lettera i) nella sede della commissione tributaria o che comunque esercitano dinanzi alla stessa abitualmente la loro professione.
2. Non possono essere componenti dello stesso collegio giudicante i coniugi, nonche' i parenti ed affini entro il quarto grado.
3. Nessuno puo' essere componente di piu' commissioni tributarie.
4. I componenti delle commissioni tributarie, che vengano a trovarsi in una delle condizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) o che siano nominati giudici costituzionali, sono sospesi dall'incarico fino alla data di cessazione dell'incompatibilita'; successivamente alla suddetta data essi riassumono le rispettive funzioni anche in soprannumero presso la commissione tributaria di appartenenza.".
- Per il testo dell'art. 21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, sopra citato, si rinvia alle note all'art. 85.
Entrata in vigore il 25 novembre 2000

Sentenze18


  • 1. TAR Lecce, sez. I, sentenza 2013-01-28, n. 201300212
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • art. 8 d.lgs. n. 545/92·
    • compensazione delle spese di lite·
    • consulenza tributaria·
    • decadenza da incarico·
    • difetto di motivazione·
    • diffida a cessare dalla situazione di incompatibilità·
    • giurisprudenza del Consiglio di Stato·
    • incompatibilità con incarico di giudice tributario·
    • principio di terzietà e indipendenza del giudice·
    • procedimento di decadenza·
    • tutela cautelare·
    • violazione di norme procedurali

  • 2. TAR Lecce, sez. I, sentenza 2012-10-25, n. 201201813
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • art. 8 d.lgs. n. 545/92·
    • compensazione delle spese di lite·
    • consulenza tributaria·
    • decadenza da incarico di giudice tributario·
    • difetto di motivazione·
    • incompatibilità con l'incarico di giudice tributario·
    • tutela cautelare·
    • violazione del procedimento amministrativo

  • 3. TAR Lecce, sez. I, sentenza 2012-10-25, n. 201201811
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • annullamento provvedimento amministrativo·
    • art. 8 lett. i) d.lgs. n. 545/92·
    • compensazione delle spese di lite·
    • consulenza tributaria·
    • decadenza da incarico·
    • diffida a cessare situazione di incompatibilità·
    • incompatibilità con incarico di giudice tributario·
    • procedimento amministrativo·
    • tutela cautelare·
    • violazione art. 63 d.P.R. n. 3 del 1957

  • 4. TAR Lecce, sez. I, sentenza 2012-10-11, n. 201201661
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • art. 8 d.lgs. n. 545/92·
    • compensazione delle spese di lite·
    • decadenza da incarico di giudice tributario·
    • difetto di motivazione·
    • incompatibilità con l'esercizio della consulenza tributaria·
    • tutela cautelare·
    • violazione delle norme procedurali

  • 5. TAR Milano, sez. I, sentenza 2012-05-23, n. 201201425
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • annullamento provvedimento amministrativo·
    • art. 84 L. 21/11/00 n. 342·
    • art. 8 D.Lgs. 545/92·
    • attività incompatibile con funzione giurisdizionale·
    • compatibilità con funzione giurisdizionale·
    • consulenza tributaria·
    • decadenza da incarico di giudice tributario·
    • eccesso di potere·
    • spese compensate·
    • valutazione delle memorie difensive·
    • violazione art. 3 e 10 L. 241/90
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