dotazioni minime e fornitura dei medicinali

Art. 105. Dotazioni minime e fornitura dei medicinali1.Fatta eccezione per chi importa medicinali e per chi distribuisce esclusivamente sostanze attive o gas medicinali o medicinali disciplinati dagli articoli 92 e 94 ovvero dall'articolo 96 , o medicinali di cui detiene l'AIC o la concessione di vendita, il titolare dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso e' tenuto a detenere almeno:
a)i medicinali di cui alla tabella 2 allegata alla farmacopea ufficiale della Repubblica italiana;
b)un assortimento dei medicinali in possesso di un'AIC, inclusi i medicinali omeopatici autorizzati ai sensi dell'articolo 18 e i medicinali generici, che sia tale da rispondere alle esigenze del territorio geograficamente determinato cui e' riferita l'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso, valutate dall'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione sulla base degli indirizzi vincolanti forniti dall'AIFA. Tale obbligo non si applica ai medicinali non ammessi a rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale, fatta salva la possibilita' del rivenditore al dettaglio di rifornirsi presso altro grossista2.Il titolare di un'AIC di un medicinale e i distributori di tale medicinale immesso effettivamente sul mercato assicurano, nei limiti delle loro responsabilita', forniture appropriate e continue di tale medicinale alle farmacie e alle persone autorizzate a consegnare medicinali in modo da soddisfare le esigenze dei pazienti.
3.La fornitura alle farmacie, anche ospedaliere, o agli altri soggetti autorizzati a fornire medicinali al pubblico, ivi compresi i punti vendita di medicinali previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dei medicinali di cui il distributore e' provvisto deve avvenire con la massima sollecitudine e, comunque, entro le dodici ore lavorative successive alla richiesta, nell'ambito territoriale indicato nella dichiarazione di cui all'articolo 103, comma 2, lettera d).
3-bis.Qualora la fornitura di cui al comma 3 non venga effettuata entro i termini ivi previsti, il farmacista, anche tramite le associazioni di categoria, deve segnalare alla regione o alla provincia autonoma ovvero alle altre autorita' competenti individuate dalla legislazione della regione o della provincia autonoma, il farmaco non reperibile nella rete di distribuzione regionale nonche' il grossista a cui ha avanzato la richiesta.
3-ter.La regione, o la provincia autonoma ovvero le altre autorita' competenti individuate dalla legislazione della regione o della provincia autonoma, individuano sulla base della segnalazione di cui al comma 3-bis l'autorita' che ha concesso l'autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 100, e trasmettono a quest'ultima la segnalazione medesima affinche' effettui le verifiche opportune ad accertare che non sia stato violato l'obbligo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera s) da parte del grossista.
3-quater.L'autorita' che effettua le verifiche di cui al comma 3-ter , applica al grossista che viola l'obbligo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera s), la sanzione di cui all'articolo 148, comma 13, nonche' la sospensione, non inferiore a 30 giorni dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 100, comma 1; nell'ipotesi di reiterazione della violazione, l'autorizzazione puo' essere revocata.
4.Il titolare dell'AIC e' obbligato a fornire entro le quarantotto ore, su richiesta delle farmacie, anche ospedaliere, o dei punti vendita di medicinali previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, un medicinale che non e' reperibile nella rete di distribuzione regionale.
5.Per ogni operazione, il distributore all'ingrosso deve consegnare al destinatario un documento da cui risultano, oltre al proprio nome e indirizzo e al codice identificativo univoco assegnato dal Ministero della salute ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro della salute in data 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2005, :
a)la data;
b)la denominazione, la forma farmaceutica e il numero dell'AIC del medicinale;
c)il quantitativo fornito al destinatario;
c-bis) il numero di lotto dei medicinali almeno per i prodotti che presentano i bollini di cui all'articolo 73, comma 1, lettera p-bis);
d)il nome e l'indirizzo del destinatario ((e del fornitore)).
Entrata in vigore il 12 agosto 2022

Sentenze32


  • 1. TAR Lecce, sez. III, sentenza 2023-03-20, n. 202300362
    Provvedimento: Pubblicato il 20/03/2023 N. 00362/2023 REG.PROV.COLL. N. 00333/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 333 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, nella qualità di titolare del deposito farmaceutico e autorizzata alla distribuzione all'ingrosso di medicinali ad uso umano presso il deposito sito in -OMISSIS-, alla -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Contieri e Francesco Scittarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro …
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    • art. 105 D.Lgs. n. 219/2006·
    • art. 21-quater Legge n. 241/1990·
    • carenza di istruttoria·
    • dotazioni minime di medicinali·
    • eccesso di potere·
    • garanzie partecipative·
    • principio di affidamento·
    • proporzionalità·
    • proporzionalità delle sanzioni amministrative·
    • revoca autorizzazione·
    • sospensione autorizzazione distribuzione all'ingrosso di medicinali·
    • tempus regit actum·
    • travisamento dei fatti·
    • visite ispettive

  • 2. Corte d'Appello Torino, sentenza 08/08/2024, n. 587
    Provvedimento: Causa n. 373/2023 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte D'Appello di Torino Sez. Prima Civile nelle persone dei magistrati: DO. Gian Andrea Morbelli Presidente DO. Corrado Croci Consigliere DO.ssa Desire' Perego Consigliere est. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 373/2023 R.G. promossa da: AZIENDA SANITARIA LOCALE AL (P.IVA 02190140067), rappresentata e difesa dagli avv.ti ELIO GIANNI GARIBALDI, MARIA DANIELA COGO e CARLO CASTELLOTTI CARLO, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in VIA VENEZIA n. 6 ad ALESSANDRIA parte appellante contro ET NA (C.F. [...]) FARMACIA ET DI …
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  • 3. TAR Napoli, sez. III, sentenza 2024-01-31, n. 202400787
    Provvedimento: Pubblicato il 31/01/2024 N. 00787/2024 REG.PROV.COLL. N. 05239/2020 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della PA (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5239 del 2020, proposto da Farmacia IN di RI e CI IN S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Dal Piaz, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Regione PA, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Consoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; …
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    • art. 105 D.lgs. 219/2006·
    • art. 21 septies Legge 241/1990·
    • carenza in astratto di potere·
    • competenza regionale·
    • ispezione ASL·
    • nullità provvedimento amministrativo·
    • principio del contrarius actus·
    • procedimento amministrativo·
    • revoca autorizzazione distribuzione all'ingrosso medicinali·
    • tutela della salute pubblica

  • 4. TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2024-11-22, n. 202400823
    Provvedimento: Pubblicato il 22/11/2024 N. 00823/2024 REG.PROV.COLL. N. 00500/2019 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 500 del 2019, proposto da AR S.r.l., in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Zizi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dagli avvocati Sonia Sau e Mattia Pani, con domicilio digitale come da PEC da …
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    • autorizzazione distribuzione all'ingrosso medicinali·
    • Commissione ATS·
    • compensazione spese legali·
    • D.Lgs 219/2006·
    • eccesso di potere·
    • inidoneità locali·
    • iter procedimentale·
    • parere vincolante·
    • requisiti autorizzazione·
    • revoca autorizzazione

  • 5. Corte d'Appello Torino, sentenza 22/08/2024, n. 586
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO - Sezione Prima Civile - Composta dai sigg.ri Magistrati: Dott.SS Gian Andrea Morbelli Presidente Dott. Corrado Croci Consigliere rel. Dott.SS Desire' Perego Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA nell'appello iscritto al n. 371 / 2023 R.G.; promosso da: AZIENDA SANITARIA LOCALE AL (c.f. 02190140067), rappresentata e difesa dall'Avv. CASTELLOTTI CARLO ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in VIA VENEZIA N. 6 15121 ALESANDRIA; - appellante contro TO TE (c.f. [...]) e AR DR.SA TO TE s.n.c. (c.f. 02451080069), rappresentate e difese dagli avv.ti Francesco Setti, Chiara …
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