Art 8

Art. 8.
La condizione di orfano di guerra risulta dalla iscrizione nell'elenco generale, da tenersi a cura dei Comitati provinciali dell'Opera e dei consoli, nella rispettiva giurisdizione.
I Comitati provinciali ed i consoli possono disporre in qualunque tempo la cancellazione di coloro che risultino indebitamente inscritti nell'elenco.
Contro i provvedimenti del Comitato provinciale, o del console, e' data facolta' di ricorso, a chiunque creda di avervi interesse, al Comitato nazionale dell'Opera, la cui decisione ha carattere di provvedimento definitivo.
Entrata in vigore il 22 aprile 1958

Sentenze1


  • 1. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2018-11-28, n. 201806760
    Provvedimento:
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    • art. 1 legge n. 336/1970·
    • art. 7 legge n. 585/1971·
    • art. 87 d.P.R. n. 915/1978·
    • benefici economici per dipendenti pubblici·
    • compensazione delle spese di lite·
    • equiparazione a orfani di guerra·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • giurisprudenza civile·
    • interpretazione analogica delle leggi·
    • legge n. 336/1970·
    • legge n. 585/1971·
    • pensioni di guerra·
    • provvedimento prefettizio·
    • status di equiparato agli orfani di guerra
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