Regolamento-art. 134


Art. 134.

Lo speditore nel presentare la cosa esibira' in triplice copia, scritta sui moduli a cio' destinati e gratuitamente forniti dall'ufficio, la denuncia di esportazione, indicando:

a) nome, cognome e domicilio del proprietario, nonche' dell'esportatore quando questi sia persona diversa dal proprietario;

b) luogo di destinazione delle cose e via che debbono percorrere per giungere al confine italiano;

c) nome, cognome e domicilio del destinatario;

d) numero d'ordine dei colli, marca e contrassegni, peso denunciato per ciascun collo, ove sia possibile;

e) natura, descrizione delle cose;

f) prezzo che se ne dichiara, scritto in tutte lettere e in numeri arabici.

Nella denuncia si dovra' anche attestare:

1° che la cosa non proviene dagli enti di cui all' art. 2 della legge 20 giugno 1909, n. 364;

2° che di essa non fu mai vietata l'esportazione a forma dell'art. 9 della legge anzidetta;

3° se avvenne notificazione dell'importante interesse agli effetti degli articoli 5, 6, 7 e 13 della legge 20 giugno 1909, n. 364, e in qual data.

Entrata in vigore il 5 giugno 1913

Sentenze4


  • 1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-08-30, n. 202308074
    Provvedimento:
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    • annullamento attestato di libera circolazione·
    • art. 10 del D.lgs. n. 42/2004·
    • art. 12 del D.lgs. n. 42/2004·
    • art. 68 del D.lgs. n. 42/2004·
    • autotutela amministrativa·
    • beni culturali·
    • domanda di legittimità costituzionale·
    • eccesso di potere·
    • garanzia partecipativa nel procedimento amministrativo·
    • interesse culturale·
    • legittimità degli atti amministrativi·
    • motivazione degli atti amministrativi·
    • patrimonio culturale nazionale·
    • principio di leale collaborazione tra amministrazione e cittadini·
    • principio di sussidiarietà·
    • proporzionalità dell'azione amministrativa·
    • risarcimento danni·
    • verifica di interesse culturale·
    • vincolo sui beni culturali·
    • violazione del giusto procedimento amministrativo

  • 2. TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2022-07-19, n. 202210294
    Provvedimento:
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    • Annullamento in autotutela·
    • Attestato di libera circolazione·
    • Beni culturali·
    • Custodia coattiva·
    • Interesse pubblico·
    • Legittimo affidamento·
    • Mala fede oggettiva·
    • Potere di avocazione·
    • Trasgressione del termine di autotutela·
    • Violazione del dovere di correttezza

  • 3. TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2022-07-19, n. 202210301
    Provvedimento:
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    • annullamento ex tunc·
    • annullamento provvedimento amministrativo·
    • art. 16 DPCM 169/2019·
    • art. 21 nonies legge 241/1990·
    • art. 21 octies legge 241/1990·
    • art. 52 d.lgs. 196/2003·
    • art. 5 e 6 Regolamento UE 2016/679·
    • art. 68 d.lgs. 42/2004·
    • attestato di libera circolazione·
    • autotutela amministrativa·
    • beni culturali·
    • compatibilità con normativa nazionale e internazionale·
    • convenzione Unidroit·
    • dichiarazione di interesse culturale·
    • diritto internazionale e dell'Unione Europea·
    • eccesso di potere·
    • mala fede oggettiva·
    • onere dichiarativo del richiedente·
    • poteri della direzione generale archeologia belle arti e paesaggio·
    • principio di buona fede·
    • principio di leale collaborazione·
    • procedimento amministrativo·
    • rientro beni culturali in Italia·
    • sospensione provvedimento amministrativo·
    • spese processuali·
    • travisamento dei fatti·
    • tutela dell'affidamento legittimo·
    • tutela del patrimonio culturale
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