Art 1
Art. 1.
Ferme restando le disposizioni dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, delle norme di attuazione e delle leggi vigenti in materia di uso della lingua italiana e della lingua tedesca, ed in materia di ammissione ai pubblici uffici, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, ai magistrati dell'Ordine giudiziario e' della Corte dei conti, ed agli appartenenti, noti di leva, alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente, in servizio nella provincia di Bolzano o gli Uffici sedenti in Trento e aventi competenza regionale, che abbiano superato l'esame o ottenuta l'attestazione di cui all'articolo 2 della presente legge, viene attribuita un'indennita' speciale di seconda lingua, cumulabile con tutte le altre indennita', nelle seguenti misure:
a) per il personale delle carriere direttive, i magistrati e gli ufficiali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L 80.0000 b) per il personale delle carriere di concetto e equiparate. . 25.000 c) per il personale delle carriere esecutive ed equiparate ed i sottufficiali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20.000 d) per il personale delle carriere ausiliarie ed equiparate, per gli operai permanenti, temporanei e giornalieri, per i procaccia postali e per il rimanente personale militare. . . . . . . . . . . . . 18.000
Detta indennita', da corrispondersi mensilmente, non e' computabile agli effetti del trattamento di quiescenza e non viene corrisposta durante i periodi di destinazione, anche temporanea, in sedi od uffici diversi da quelli indicati nel primo comma del presente articolo.(2)(3)(4)((5))(6))
-------------AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 139 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'indennita' speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, al personale di cui all'articolo 1 comma 1, in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici collocati a Trento e aventi competenza regionale, incrementata dall'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, e' rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde:
Attestato di conoscenza della lingua:
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-
Attestato A 408.000
Attestato B 340.000
Attestato C 272.000
Attestato D 245.000".
Lo stesso D.P.R. ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "A decorrere dal l° gennaio 2001, l'indennita' speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287, al personale di cui all'articolo 1, comma 1, in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta, incrementata dall'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, e' rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde:
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Prima fascia 408.000
Seconda fascia 340.000
Terza fascia 272.000
Quarta fascia 245.000".------------AGGIORNAMENTO (3) Il D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 ha disposto (con l'art. 10, commi 1 e 2) le stesse modifiche gia' previste dall'art. 8, commi 1 e 2 del D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 139.
Lo stesso D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 ha poi disposto (con l'art. 22, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'indennita' speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, al personale di cui all'articolo 13, comma 1, in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici collocati a Trento e aventi competenza regionale, incrementata dall'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, e' rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde:
Attestato di conoscenza della lingua:
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Attestato A 408.000
Attestato B 340.000
Attestato C 272.000
Attestato D 245.000".
Lo stesso D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 ha altresi' disposto (con l'art. 22, comma 2) che "A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'indennita' speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287, al personale di cui all'articolo 13, comma 1, in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta, incrementata dall'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro dicembre 1992, e' rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde:
lire
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Prima fascia 408.000
Seconda fascia 340.000
Terza fascia 272.000
Quarta fascia 245.000".-------------AGGIORNAMENTO (4) Il D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316 ha disposto (con l'art. 25, commi 1 e 2) le stesse modifiche gia' previste dall'art. 8, commi 1 e 2 del D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 139 e dall'art. 10, commi 1 e 2 del D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140.-------------AGGIORNAMENTO (5) Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che " A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita' speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 1, della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, al personale di cui all'articolo 1 del presente decreto, in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici collocati a Trento e aventi competenza regionale, rideterminata dall'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, e' incrementata nelle seguenti misure mensili lorde:
----> Parte di provvedimento di formato grafico" <----
Lo stesso D.P.R. ha poi disposto (con l'art. 35, comma 2) che "A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita' speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287, al personale di cui all'articolo 1 del presente decreto, in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta, rideterminata dall'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, e' incrementata nelle seguenti misure mensili lorde:
----> Parte di provvedimento di formato grafico" <----
Lo stesso D.P.R. ha poi disposto (con l'art. 35, comma 3) che "A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita' di cui ai commi 1 e 2, e' rideterminata nelle misure mensili lorde previste dalle seguenti tabelle:
----> Parte di provvedimento di formato grafico" <----------------AGGIORNAMENTO (6) Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52 ha disposto (con l'art. 10, commi 1, 2 e 3) le stesse modifiche gia' previste dall'art. 35, commi 1, 2 e 3 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51.
Ferme restando le disposizioni dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, delle norme di attuazione e delle leggi vigenti in materia di uso della lingua italiana e della lingua tedesca, ed in materia di ammissione ai pubblici uffici, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, ai magistrati dell'Ordine giudiziario e' della Corte dei conti, ed agli appartenenti, noti di leva, alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente, in servizio nella provincia di Bolzano o gli Uffici sedenti in Trento e aventi competenza regionale, che abbiano superato l'esame o ottenuta l'attestazione di cui all'articolo 2 della presente legge, viene attribuita un'indennita' speciale di seconda lingua, cumulabile con tutte le altre indennita', nelle seguenti misure:
a) per il personale delle carriere direttive, i magistrati e gli ufficiali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L 80.0000 b) per il personale delle carriere di concetto e equiparate. . 25.000 c) per il personale delle carriere esecutive ed equiparate ed i sottufficiali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20.000 d) per il personale delle carriere ausiliarie ed equiparate, per gli operai permanenti, temporanei e giornalieri, per i procaccia postali e per il rimanente personale militare. . . . . . . . . . . . . 18.000
Detta indennita', da corrispondersi mensilmente, non e' computabile agli effetti del trattamento di quiescenza e non viene corrisposta durante i periodi di destinazione, anche temporanea, in sedi od uffici diversi da quelli indicati nel primo comma del presente articolo.(2)(3)(4)((5))(6))
-------------AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 139 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'indennita' speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, al personale di cui all'articolo 1 comma 1, in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici collocati a Trento e aventi competenza regionale, incrementata dall'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, e' rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde:
Attestato di conoscenza della lingua:
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Attestato A 408.000
Attestato B 340.000
Attestato C 272.000
Attestato D 245.000".
Lo stesso D.P.R. ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "A decorrere dal l° gennaio 2001, l'indennita' speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287, al personale di cui all'articolo 1, comma 1, in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta, incrementata dall'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, e' rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde:
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Prima fascia 408.000
Seconda fascia 340.000
Terza fascia 272.000
Quarta fascia 245.000".------------AGGIORNAMENTO (3) Il D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 ha disposto (con l'art. 10, commi 1 e 2) le stesse modifiche gia' previste dall'art. 8, commi 1 e 2 del D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 139.
Lo stesso D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 ha poi disposto (con l'art. 22, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'indennita' speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, al personale di cui all'articolo 13, comma 1, in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici collocati a Trento e aventi competenza regionale, incrementata dall'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, e' rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde:
Attestato di conoscenza della lingua:
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Attestato A 408.000
Attestato B 340.000
Attestato C 272.000
Attestato D 245.000".
Lo stesso D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 ha altresi' disposto (con l'art. 22, comma 2) che "A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'indennita' speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287, al personale di cui all'articolo 13, comma 1, in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta, incrementata dall'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro dicembre 1992, e' rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde:
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Prima fascia 408.000
Seconda fascia 340.000
Terza fascia 272.000
Quarta fascia 245.000".-------------AGGIORNAMENTO (4) Il D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316 ha disposto (con l'art. 25, commi 1 e 2) le stesse modifiche gia' previste dall'art. 8, commi 1 e 2 del D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 139 e dall'art. 10, commi 1 e 2 del D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140.-------------AGGIORNAMENTO (5) Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che " A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita' speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 1, della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, al personale di cui all'articolo 1 del presente decreto, in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici collocati a Trento e aventi competenza regionale, rideterminata dall'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, e' incrementata nelle seguenti misure mensili lorde:
----> Parte di provvedimento di formato grafico" <----
Lo stesso D.P.R. ha poi disposto (con l'art. 35, comma 2) che "A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita' speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287, al personale di cui all'articolo 1 del presente decreto, in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta, rideterminata dall'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, e' incrementata nelle seguenti misure mensili lorde:
----> Parte di provvedimento di formato grafico" <----
Lo stesso D.P.R. ha poi disposto (con l'art. 35, comma 3) che "A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita' di cui ai commi 1 e 2, e' rideterminata nelle misure mensili lorde previste dalle seguenti tabelle:
----> Parte di provvedimento di formato grafico" <----------------AGGIORNAMENTO (6) Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52 ha disposto (con l'art. 10, commi 1, 2 e 3) le stesse modifiche gia' previste dall'art. 35, commi 1, 2 e 3 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51.
1. TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2023-04-20, n. 202300124Provvedimento:Leggi di più...- art. 34 c.p.a.·
- cessazione della materia del contendere·
- compensazione delle spese·
- decreto ministeriale·
- giurisdizione esclusiva·
- indennità di bilinguismo·
- pubblico impiego militare·
- rimborso spese di lite·
- soddisfazione della pretesa
2. TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2023-10-02, n. 202300287Provvedimento:Leggi di più...- art. 13, comma 6-bis. 1., del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115·
- art. 1 legge n. 1165 del 23.10.1961·
- art. 34, comma 5, cod. proc. amm.·
- art. 35 D.P.R. 16.4.2009 n. 51·
- cessazione della materia del contendere·
- compensazione delle spese·
- giurisdizione esclusiva di pubblico impiego militare·
- indennità di bilinguismo·
- istanza amministrativa pre-ricorso
3. TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2023-05-12, n. 202300156Provvedimento:Leggi di più...- art. 1 legge 23.10.1961, n. 1165·
- art. 34, comma 5, cod. proc. amm.·
- art. 35 DPR 16.4.2009, n. 51·
- cessazione della materia del contendere·
- compensazione delle spese·
- giurisdizione esclusiva di pubblico impiego militare·
- indennità di bilinguismo·
- modifica requisiti di accesso alla carriera·
- riconoscimento indennità di bilinguismo·
- tutela dei dati personali
4. TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2023-10-04, n. 202300293Provvedimento:Leggi di più...- art. 1 legge n. 1165 del 23.10.1961·
- art. 34, comma 5, cod. proc. amm.·
- art. 35 D.P.R. 16.4.2009 n. 51·
- art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196·
- cessazione della materia del contendere·
- compensazione delle spese·
- giurisdizione esclusiva di pubblico impiego militare·
- indennità di bilinguismo·
- orientamento giurisprudenziale consolidato·
- Regolamento (UE) 2016/679·
- tutela dei dati personali
5. TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2023-11-09, n. 202300340Provvedimento:Leggi di più...- art. 13, comma 6-bis. 1, del d.P.R. del 30 maggio 2002, n. 115·
- art. 1 legge n. 1165 del 23.10.1961·
- art. 34, comma 5 c.p.a.·
- art. 35 DPR 16.04.2009, n. 51·
- cessazione della materia del contendere·
- contributo unificato·
- giurisdizione esclusiva di pubblico impiego militare·
- indennità di bilinguismo·
- modifica requisiti di accesso alla carriera di Carabiniere·
- riconoscimento indennità di bilinguismo·
- spese compensate