Art 1

Art. 1."Art. 15-bis. - Le scadenze dei contratti di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 67 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono ulteriormente prorogate di due anni.
Per il periodo di proroga il canone di locazione corrisposto alle scadenze di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 67 della legge 27 luglio 1978, n. 392, puo' essere aumentato, a decorrere dalle predette scadenze, nelle seguenti misure:
a) non superiore al 100 per canto per i contratti stipulati anteriormente al 31 dicembre 1964;
b) non superiore al 75 per cento per i contratti stipulati fra il gennaio 1965 ed il 31 dicembre 1973;
c) non superiore al 50 per cento per i contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1973.
Il canone di locazione, determinato ai sensi del comma precedente, puo' essere aggiornato annualmente a partire dal secondo anno di proroga del contratto, a richiesta del locatore, in misura non superiore al 75 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nell'anno precedente.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti di cui all'articolo 42 della legge 27 luglio 1978, n. 392".

L'articolo 16 e' soppresso.

All'articolo 17:
al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole:
"nonche' a coloro che abbiano sottoscritto un verbale di conciliazione".

Gli articoli 18, 19, 20 e 21 sono soppressi.

Dopo l'articolo 21 sono aggiunti i seguenti:
"Art. 21-bis. - Il CER e' autorizzato, nell'ambito delle disponibilita' di cui all'articolo 4 del presente decreto, ad attribuire al comune di Roma un finanziamento straordinario non superiore a lire quindici miliardi, da destinarsi al completamento degli edifici sociali della "Auspicio societa' cooperativa edilizia a responsabilita' limitata" fissandone i criteri per l'erogazione.
Il comune di Roma provvede al recupero delle somme erogate nell'ambito delle procedure concorsuali aperte a carico della societa' di cui al primo comma.
Gli stabili costruiti e in corso di costruzione, di proprieta' della societa' di cui al primo comma, in amministrazione straordinaria, sono ceduti dal commissario entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a trattativa diretta, a due cooperative composte dai soci della societa' medesima, una relativa agli edifici in fase di avanzata costruzione e gia' abitati e l'altra relativa agli edifici comunque in costruzione e non abitati.
Il prezzo della cessione e' determinato, tenuto anche conto dei versamenti effettuati dai soci della societa' di cui al primo comma e delle date di tali versamenti, e comunque con criteri equitativi, da tre esperti nominati rispettivamente dal commissario, dalla cooperativa acquirente e dal presidente del Consiglio di Stato.
Il prezzo della cessione e' in parte regolato mediante accollo da parte delle cooperative concessionarie Sei mutui attualmente in essere e assistiti da garanzia ipotecaria sugli immobili ceduti.
Ai fini delle imposte e tasse dirette e indirette e di ogni agevolazione fiscale, la societa' di cui al primo comma del presente articolo e' considerata, sin dalla sua costituzione, come ente cooperativo.
Alla cessione di cui al terzo comma del presente articolo si applicano le disposizioni previste dagli articoli 5-bis e 6, comma terzo, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95.
Art. 21-ter. - La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere al comune di Roma, al tasso corrente di interesse, mutui fino all'importo complessivo di duecentoquaranta miliardi di lire, di cui cento miliardi nell'anno 1982, avvalendosi anche dei fondi dei conti correnti postali, per l'acquisizione, anche mediante la procedura di espropriazione, e per il completamento di fabbricati a prevalente destinazione residenziale, che non risultino ultimati e i cui lavori siano stati sospesi da oltre un anno.
I mutui di cui al comma precedente possono essere assunti in deroga all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, e sono garantiti dallo Stato.
Gli interessi passivi dei mutui anzidetti, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, quarto comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, sono calcolati al netto dei canoni di locazione effettivamente corrisposti al comune di Roma.
Tali canoni devono essere versati in apposito conto vincolato di tesoreria da destinare al pagamento delle quote di ammortamento dei mutui relativi.
All'atto della concessione dei mutui il comune e' tenuto a comunicare al tesoriere l'importo della rata di ammortamento dovuta alla Cassa depositi e prestiti.
Ricevuta la comunicazione, il tesoriere versa alla Cassa depositi e prestiti alle prescritte scadenze, insieme con le indennita' di mora in caso di ritardato versamento, l'importo della rata utilizzando in via prioritaria le disponibilita' esistenti sul conto vincolato di cui al terzo comma.
Ai fini degli adempimenti previsti dal comma precedente, il tesoriere e' tenuto a comunicare altresi' all'ente mutuatario l'importo differenziale della rata versata avvalendosi dei fondi ordinari di bilancio.
La concessione dei mutui e' subordinata alla presentazione alla Cassa depositi e prestiti da parte del comune di Roma, entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, della deliberazione che approva il programma di acquisizione e di completamento degli edifici di cui al primo comma.
Il costo di acquisizione e di completamento e' determinato in base alla somma della indennita' di espropriazione degli immobili allo stato attuale e dei costi dei lavori di completamento comprensivi delle relative spese generali, delle spese tecniche e della revisione prezzi. Il costo dei lavori di completamento e' commisurato alle tariffe adottate dal comune di Roma per la esecuzione di opere pubbliche e alle vigenti tariffe professionali.
Il procedimento per l'espropriazione e l'occupazione di urgenza e' regolato dalle disposizioni delle leggi 22 ottobre 1971, n. 865, e 3 gennaio 1978, n. 1.
L'indennita' di espropriazione e' fissata dall'ufficio tecnico del comune di Roma in rapporto al valore venale dei fabbricati e delle loro pertinenze con esclusione di qualsiasi ulteriore maggiorazione. Qualora si tratti di immobili offerti in vendita ai pubblici incanti, l'indennita' di espropriazione e' equivalente al prezzo dell'ultima gara andata deserta, se inferiore a quello determinato ai sensi del comma precedente.
Il comune di Roma e' autorizzato a stipulare, con enti o con privati, convenzioni idonee a consentire l'acquisizione di fabbricati da ultimare.
In considerazione della eccezionale urgenza nonche' della peculiarita' e complessita' tecnica degli interventi, il comune stesso e' autorizzato altresi' ad affidare mediante concessione la progettazione e l'esecuzione dei lavori di completamento.
Gli atti di compravendita e le convenzioni posti in essere in applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono esenti da imposizione fiscale per ogni contraente.
I fabbricati ultimati sono ceduti in locazione ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, e del terzo comma dell'articolo 2 del presente decreto.
Art. 21-quater. - A valere sui fondi disponibili ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera q), della legge 5 agosto 1978, n. 457, per il quadriennio 1982-85, il CER e' autorizzato a concedere all'Istituto autonomo case popolari di Agrigento la somma di lire dieci miliardi per la costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sulla base del programma di trasferimento del rione Addolorata del comune di Agrigento, da cedere in proprieta' nei limiti di una sola unita' immobiliare ai sinistrati della frana di Agrigento del 19 luglio 1966, proprietari di immobili distrutti o dichiarati inagibili che hanno optato per le provvidenze previste dalla lettera c) del primo comma dell'articolo 6 della legge 5 giugno 1974, n. 283.
Art. 21-quinquies. - Per le finalita' previste dall'articolo 26 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e nel rispetto delle modalita' ivi previste sono stanziati venti miliardi di lire a valere sui fondi di cui al terzo comma dell'articolo 4 del presente decreto per il biennio 1982-83.
Per il 1982 lo stanziamento e' determinato in lire dieci miliardi".

Entrata in vigore il 26 marzo 1982

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