Testo unico-art. 95


Art. 95.

(Art. 167 legge 20 marzo 1865, allegato F).

Il diritto dei proprietari frontisti di munire le loro sponde, nei casi previsti dall'art. 58, e' subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino ne' alterazione al corso ordinario delle acque, ne' impedimento alla sua liberta', ne' danno alle proprieta' altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti, ed in generale ai diritti dei terzi.

L'accertamento di queste condizioni e' nelle attribuzioni del prefetto. (1)((6)) --------------AGGIORNAMENTO(1)
La L. 2 gennaio 1910, n. 9 ha disposto (con l'art. 40, comma 1, lett. b)) che "le facolta' attribuite ai prefetti dagli articoli 95, 97 e 101 sono esercitate dal ministero dei lavori pubblici per i corsi d'acqua navigabili". --------------AGGIORNAMENTO(6)
La L. 10 ottobre 1962, n. 1484 ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera a)) che "Sono trasferite al Magistrato per il Po, nell'ambito della sua competenza territoriale, le attribuzioni: a) che rimangono tuttora affidate ai prefetti dagli articoli 2, 57 a 59, 93 a 96 e 101 del testo unico sulle opere idrauliche, approvato con il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523".
Entrata in vigore il 25 maggio 1989
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