Testo unico-art. 60


Art. 60.

(Art. 123 legge 20 marzo 1865, allegato F).

Le rettilineazioni e nuove inalveazioni di fiumi e torrenti di cui all'art. 4 ed il chiudimento dei loro bracci, non possono in alcun caso eseguirsi senza che siano autorizzati per legge speciale o per decreto ministeriale, in esecuzione della legge del bilancio annuo; per i fiumi e torrenti, di cui agli articoli 7 e 9, l'autorizzazione sara' data con decreto reale, sentiti previamente gl'interessati.

Per decreto reale saranno permesse le nuove inalveazioni e rettificazioni di rivi e scolatori pubblici, quando occorra procedere alla espropriazione di proprieta' private, ferme le cautele e disposizioni stabilite nella legge di espropriazione per utilita' pubblica.

Entrata in vigore il 7 ottobre 1904

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