udienza di comparizione

Art. 29. Udienza di comparizione1.Almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione, il pubblico ministero o la persona offesa nel
caso previsto dall'articolo 21, depositano nella cancelleria del giudice di pace l'atto di citazione a giudizio con le relative notifiche.
2.Fuori dei casi previsti dagli articoli 20 e 21, le parti che
intendono chiedere l'esame dei testimoni, periti o consulenti
tecnici nonche' delle persone indicate nell'articolo 210 del
codice di procedura penale, devono, a pena di inammissibilita', almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione, depositare in cancelleria le liste con
l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame.
3.Nei casi in cui occorre rinnovare la convocazione o la
citazione a giudizio ovvero le relative notificazioni, vi provvede il giudice di pace, anche d'ufficio.
4.Il giudice, quando il reato e' perseguibile a querela,
promuove la conciliazione tra le parti. In tal caso, qualora sia utile per favorire la conciliazione, il giudice puo' rinviare
l'udienza per un periodo non superiore a due mesi e, ove occorra,
puo' avvalersi anche dell'attivita' di mediazione di centri e
strutture pubbliche o private presenti sul territorio. In ogni
caso, le dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell'attivita' di conciliazione non possono essere in alcun modo utilizzate ai fini della deliberazione.
5.In caso di conciliazione e' redatto processo verbale
attestante la remissione di querela o la rinuncia al ricorso di cui all'articolo 21 e la relativa accettazione. La rinuncia al
ricorso produce gli stessi effetti della remissione della querela.
6.Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento
l'imputato puo' presentare domanda di oblazione.
7.Dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, se puo' procedersi immediatamente al giudizio, il giudice ammette le
prove richieste escludendo quelle vietate dalla legge, superflue o irrilevanti e invita le parti ad indicare gli atti da inserire nel fascicolo per il dibattimento, provvedendo a norma
dell'articolo 431 del codice di procedura penale. Le parti
possono concordare l'acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, della
documentazione relativa all'attivita' di investigazione
difensiva, nonche' della documentazione allegata al ricorso di cui all'articolo 21.
8.Se occorre fissare altra udienza per il giudizio, il giudice
autorizza ciascuna parte alla citazione dei propri testimoni o
consulenti tecnici, escludendo le testimonianze vietate dalla
legge e quelle manifestamente sovrabbondanti. La parte che omette la citazione decade dalla prova.
Nota all'art. 29:
- Si trascrive il testo dell'art. 210 del codice di procedura penale:
"Art. 210 (Esame di persona imputata in un procedimento connesso). - 1. Nel dibattimento, le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'art. 12, nei confronti delle quali si procede o si e' proceduto separatamente, sono esaminate a richiesta di parte, ovvero, nel caso indicato nell'art. 195, anche d'ufficio.
2. Esse hanno obbligo di presentarsi al giudice, il quale, ove occorra, ne ordina l'accompagnamento coattivo.
Si osservano le norme sulla citazione dei testimoni.
3. Le persone indicate nel comma 1, sono assistite da un difensore che ha diritto di partecipare all'esame. In mancanza di un difensore di fiducia e' designato un difensore d'ufficio.
4. Prima che abbia inizio l'esame, il giudice avverte le persone indicate nel comma 1 che, salvo quanto disposto dall'art. 66, comma 1, esse hanno facolta' di non rispondere.
5. All'esame si applicano le disposizioni previste dagli articoli 194, 195, 499 e 503.
6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle persone imputate di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'art. 371, comma 2, lettera b)".
- Si trascrive il testo dell'art. 431 del codice di procedura penale:
"Art. 431 (Fascicolo per il dibattimento). - 1.
Immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, il giudice provvede nel contraddittorio delle parti alla formazione del fascicolo per il dibattimento. Se una delle parti ne fa richiesta il giudice fissa una nuova udienza, non oltre il termine di quindici giorni, per la formazione del fascicolo. Nel fascicolo per il dibattimento sono raccolti:
a) gli atti relativi alla procedibilita' dell'azione penale e all'esercizio dell'azione civile;
b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria;
c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero;
d) i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale e i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalita';
e) i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio;
f) i verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lettera d), assunti all'estero a seguito di rogatoria internazionale ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le facolta' loro consentite dalla legge italiana;
g) il certificato generale del casellario giudiziario e gli altri documenti indicati nell'articolo 236;
h) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove.
2. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonche' della documentazione relativa all'attivita' di investigazione difensiva".
Entrata in vigore il 3 aprile 2001
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