lavoro di pubblica utilita'

Art. 54. Lavoro di pubblica utilita'1.Il giudice di pace puo' applicare la pena del lavoro di pubblica utilita' solo su richiesta dell'imputato.
2.Il lavoro di pubblica utilita' non puo' essere inferiore a dieci giorni ne' superiore a sei mesi e consiste nella prestazione di attivita' non retribuita in favore della collettivita' da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.
3.L'attivita' viene svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non piu' di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalita' e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice puo' ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilita' per un tempo superiore alle sei ore settimanali. ((12))4.La durata giornaliera della prestazione non puo' comunque
oltrepassare le otto ore.
5.Ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilita' consiste nella prestazione, anche non continuativa, di due ore di lavoro.
6.Fermo quanto previsto dal presente articolo, le modalita' di svolgimento del lavoro di pubblica utilita' sono determinate dal Ministro della giustizia con decreto d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

-------------AGGIORNAMENTO (12)
La Corte Costituzionale, con sentenza 1 - 5 luglio 2013, n. 179 (in G.U. 1a s.s. 10/7/2013, n. 28), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 3 del presente articolo nella parte in cui non prevede che, «Se il condannato lo richiede, il giudice puo' ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilita' fuori dall'ambito della provincia in cui risiede».
Entrata in vigore il 10 luglio 2013
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