dibattimento

Art. 32. Dibattimento1.Sull'accordo delle parti, l'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private puo' essere condotto dal giudice sulla base delle domande e delle contestazioni proposte dal pubblico ministero e dai difensori.
2.Terminata l'acquisizione delle prove, il giudice, se risulta assolutamente necessario, puo' disporre anche d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, compresi quelli relativi agli atti acquisiti a norma dell'articolo 29, comma 7.
3.Il verbale d'udienza, di regola, e' redatto solo in forma riassuntiva.
4.La motivazione della sentenza e' redatta dal giudice in forma abbreviata e depositata nel termine di quindici giorni dalla lettura del dispositivo. Il giudice puo' dettare la motivazione direttamente a verbale.
5.In caso di impedimento del giudice la sentenza e' sottoscritta dal presidente del tribunale, previa menzione della causa di sostituzione.
Entrata in vigore il 3 aprile 2001
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