(vigilanza)
Art. 6.(Vigilanza)1.Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di coordinamento dell'attivita' della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei. Corpi di polizia municipale e provinciale..2.La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali e' affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 . del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.3.Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali.
Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale:
«Art. 55 (Funzioni della polizia giudiziaria). - 1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale.
2. Svolge ogni indagine e attivita' disposta o delegata dall'autorita' giudiziaria.
3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria».
«Art. 57. (Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria).
- 1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:
a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualita';
b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonche' gli altri appartenenti alle predette forze di Polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualita';
c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'Arma dei carabinieri o della guardia di finanza.
2. Sono agenti di polizia giudiziaria:
a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualita';
b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio;
3. Sono altresi' ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'art. 55.».
Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale:
«Art. 55 (Funzioni della polizia giudiziaria). - 1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale.
2. Svolge ogni indagine e attivita' disposta o delegata dall'autorita' giudiziaria.
3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria».
«Art. 57. (Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria).
- 1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:
a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualita';
b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonche' gli altri appartenenti alle predette forze di Polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualita';
c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'Arma dei carabinieri o della guardia di finanza.
2. Sono agenti di polizia giudiziaria:
a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualita';
b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio;
3. Sono altresi' ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'art. 55.».
1. TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2024-06-07, n. 202411603Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
- art. 10-bis della legge 241/1990·
- art. 138 TULPS·
- compensazione delle spese di lite·
- difetto di istruttoria e motivazione·
- eccesso di potere·
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- rinnovo nomina a Guardia Particolare Giurata Zoofila Volontaria·
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- tutela della privacy e oscuramento dei dati personali·
- tutela delle guardie zoofile
2. TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2023-06-20, n. 202310428Provvedimento:Leggi di più...- annullamento decreto di respingimento istanza di autorizzazione·
- art. 138 TULPS·
- compensazione delle spese di lite·
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- determinazione della competenza territoriale·
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- guardia particolare giurata zoofila·
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- nomina prefettizia delle guardie zoofile·
- normativa sulla vigilanza zoofila volontaria·
- requisiti per le guardie giurate zoofile·
- violazione legge 241/1990
3. TAR Napoli, sez. V, sentenza 2023-07-18, n. 202304378Provvedimento:Leggi di più...- annullamento regolamento·
- art. 2 del R.D.L. 1935/1952·
- art. 6 della legge 189/2004·
- coordinamento delle attività di vigilanza zoofila·
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- vigilanza prefettizia sulle associazioni di volontariato
4. TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2023-05-03, n. 202300401Provvedimento:Leggi di più...- art. 21-septies L. 241/90·
- art. 42 TULPS·
- attività di vigilanza venatoria·
- carenza di motivazione·
- compensazione delle spese di giudizio·
- dimostrato bisogno·
- diniego di rinnovo della licenza di porto d'armi·
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- sospensione del giudizio·
- sospensione del rilascio della licenza di porto d'armi·
- tutela del bene pubblico·
- valutazione dei rischi·
- violazione del giudicato
5. TAR Napoli, sez. V, sentenza 2023-10-18, n. 202305682Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
- art. 87 c.p.a.·
- compensazione spese di lite·
- competenza territoriale·
- eccesso di potere·
- guardie venatorie volontarie·
- interpretazione normativa·
- legittimità provvedimento amministrativo·
- requisiti soggettivi·
- residenza anagrafica·
- sospensione cautelare·
- vigilanza venatoria