Art 1

Art. 1.
L'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, e sostituito dal seguente:
"I comuni sono tenuti a disciplinare con apposito regolamento le attivita' di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, ivi compresi tutti gli istituti di bellezza comunque denominati, dovunque tali attivita' siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito.
Tutte le imprese che esercitano le suddette attivita', siano esse individuali o in forma societaria di persone o di capitali, sono soggette alla disciplina del suddetto regolamento, il quale deve conformarsi alle norme degli articoli successivi.
Le medesime attivita' non possono svolgersi in forma ambulante.
Le stesse attivita' possono essere autorizzate se svolte presso il domicilio dell'esercente, qualora il richiedente consenta i controlli da parte delle autorita' competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione e si uniformi ai requisiti previsti nell'articolo 2.
Il regolamento dovra' essere adottato dai comuni entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge; dovra' uniformarsi alle norme di cui ai successivi articoli ed ottenere l'approvazione dagli organi di tutela, sentito il parere della commissione provinciale per l'artigianato, di cui all'articolo 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860.
Sono considerati mestieri affini a quelli di barbiere o parrucchiere le attivita' inerenti all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda o di costume che non implicano prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario, come quelle di: estetista, truccatore, estetista-visagista, depilatore, manicure, massaggiatore facciale, pedicure estetico".
Entrata in vigore il 16 gennaio 1971

Sentenze1


  • 1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2014-08-08, n. 201404221
    Provvedimento: N. 10034/2010 REG.RIC. N. 04221/2014REG.PROV.COLL. N. 10034/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 10034 del 2010, proposto da: Carglass s.p.a., nella persona dell'amministratore in carica, e signor LE OR, rappresentati e difesi dagli avv. Paolo Colucci, Luigi Imperlino, Roberto Mastroianni e Vittorio Turinetti Di Priero, con domicilio eletto presso AR LA NU in Roma, via AR Adelaide, 12; contro Provincia Autonoma di Bolzano, nella persona del presidente in carica, rappresentato e difeso dagli avv. LE …
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    • attività di autoriparazione·
    • competenza legislativa·
    • disapplicazione di norme provinciali·
    • esercizio in forma ambulante·
    • interpretazione costituzionale·
    • legge 25 febbraio 2008, n. 1·
    • legge 5 febbraio 1992, n. 122·
    • normativa provinciale·
    • normativa statale·
    • principio di concorrenza·
    • principio di proporzionalità·
    • requisiti tecnici per l'attività di autoriparazione·
    • rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea·
    • sanzioni amministrative·
    • sicurezza stradale·
    • sicurezza sul lavoro·
    • tutela della concorrenza
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