concessioni autostradali

Art. 21. Concessioni autostradali1.IL D.L. 29 NOVEMBRE 2008, N. 185, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.
2.IL D.L. 29 NOVEMBRE 2008, N. 185, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.
3.Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottopone al CIPE una proposta intesa a integrare gli standard di qualita' e le modalita' di misurazione e verifica dei relativi livelli, con l'obiettivo di migliorare qualita' e sicurezza del servizio, fluidita' in itinere e qualita' ambientale.
La formulazione integrativa dovra' basarsi su rilevazioni oggettive e verificabili dei risultati ottenuti. Essa dovra' essere resa operativa in tempo utile a permetterne l'applicazione alle scadenze previste dagli impegni contrattuali vigenti o a far tempo dal loro rinnovo.
4.COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214.
((5.Il concessionario formula al concedente, entro il 15 ottobre di ogni anno, la proposta di variazioni tariffarie che intende applicare nonche' la componente investimenti dei parametri X e K relativi a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi. Con decreto motivato del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 15 dicembre, sono approvate o rigettate le variazioni proposte. Il decreto motivato puo' riguardare esclusivamente le verifiche relative alla correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e dei relativi conteggi, nonche' alla sussistenza di gravi inadempienze delle disposizioni previste dalla convenzione e che siano state formalmente contestate dal concessionario entro il 30 giugno precedente.))6.IL D.L. 29 NOVEMBRE 2008, N. 185, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.
7.Il IV atto aggiuntivo alla vigente convenzione tra ANAS e Autostrade S.p.a., ora Autostrade per l'Italia S.p.a., stipulato il 23 dicembre 2002, e' approvato a tutti gli effetti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai soli fini di tale atto aggiuntivo, lo stesso subordina l'applicazione del primo incremento tariffario annuale relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi all'approvazione del relativo progetto ai sensi della vigente normativa; i successivi incrementi tariffari annuali devono essere applicati in funzione del progressivo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione del singolo intervento.
Entrata in vigore il 21 giugno 2013

Sentenze59


  • 1. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-08-03, n. 202307500
    Provvedimento:
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    • aggiornamento tariffario·
    • art. 114 c.p.a.·
    • art. 115 c.p.c.·
    • art. 21, comma 5 del d.l. 355/2003·
    • art. 30 c.p.a.·
    • art. 34 c.p.a.·
    • commissario ad acta·
    • concessione autostradale·
    • Consiglio di Stato·
    • determinazione del parametro K·
    • effetto composto·
    • equilibrio economico finanziario·
    • motivazione della sentenza·
    • onere della prova·
    • Piano Economico Finanziario (PEF)·
    • recupero tariffario·
    • sentenza di ottemperanza·
    • sinallagma contrattuale·
    • TAR Lazio·
    • tutela degli investimenti

  • 2. TAR Roma, sez. IV, sentenza 2024-02-20, n. 202403386
    Provvedimento:
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    • accertamento dei diritti e degli interessi della società ricorrente·
    • adeguamento tariffario autostradale·
    • annullamento di atti amministrativi·
    • Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART)·
    • convenzione di concessione autostradale·
    • diniego di adeguamento tariffario·
    • eccesso di potere·
    • periodo regolatorio quinquennale·
    • Piani Economico-Finanziari (PEF)·
    • tariffe autostradali·
    • violazione di art. 1372 cod. civ.·
    • violazione di art. 13, comma 3, D.L. n. 162/2019·
    • violazione di art. 21, comma 5, d.l. n. 355/2003·
    • violazione di art. 3, legge n. 241/1990·
    • violazione di art. 97, comma 1, della Costituzione

  • 3. TAR Roma, sez. IV, sentenza 2024-02-20, n. 202403385
    Provvedimento:
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    • adeguamento tariffario autostradale·
    • annullamento di atti amministrativi·
    • art. 1372 cod. civ.·
    • art. 13 del d.l. n. 162/2019·
    • art. 21 del d.l. n. 355/2003·
    • art. 3 legge n. 241/1990·
    • art. 97 Cost.·
    • autorità di regolazione dei trasporti (ART)·
    • convenzione di concessione autostradale·
    • diritti ed interessi della società concessionaria·
    • eccesso di potere·
    • inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti·
    • interesse ad agire·
    • motivazione del provvedimento amministrativo·
    • piano economico finanziario (PEF)·
    • sospensione dell'aggiornamento tariffario·
    • violazione di norme procedurali

  • 4. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-08-01, n. 202307455
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    • aggiornamento tariffario·
    • art. 114 c.p.a.·
    • art. 115 c.p.c.·
    • art. 34 c.p.a.·
    • commissario ad acta·
    • concessione autostradale·
    • determinazione del parametro K·
    • effetto composto·
    • equilibrio economico finanziario·
    • giudizio di ottemperanza·
    • motivazione delle decisioni amministrative·
    • onere della prova·
    • ottemperanza delle sentenze·
    • Piano Economico Finanziario (PEF)·
    • principio di contraddittorio·
    • recupero tariffario
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