Art 5

Art. 5.1.L'esecuzione all'estero di una sentenza di condanna non e' ammessa se non vi e' stata deliberazione favorevole della corte di appello nel cui distretto fu pronunciata la condanna. A tale scopo il Ministro di grazia e giustizia trasmette gli atti al procuratore generale affinche' promuova il procedimento davanti alla corte di appello.
2.Il consenso del condannato e' prestato davanti al magistrato di sorveglianza o al pretore del luogo ove il condannato si trova, ovvero davanti alla corte di appello che procede. L'autorita' giudiziaria accerta che il consenso sia prestato volontariamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano.
3.Si applicano le disposizioni stabilite nel secondo comma dell'articolo 674 del codice di procedura penale.
Nota all'art. 5:
Per il testo del secondo comma dell'art. 674 c.p.p. si veda nelle note all'art. 1.
Entrata in vigore il 19 luglio 1989

Sentenze1

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