organismo per la tenuta dell'elenco dei confidi

Art. 112-bis. Organismo per la tenuta dell'elenco dei confidi

E' istituito un Organismo, avente personalita' giuridica di diritto privato ((...)) con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione dell'elenco di cui all'articolo 112, comma 1. ((Il Ministro dell'economia e delle finanze approva lo Statuto dell'Organismo, sentita la Banca d'Italia, e nomina altresi' un proprio rappresentante nell'organo di controllo.))
2. L'Organismo svolge ogni attivita' necessaria per la gestione dell'elenco, determina la misura dei contributi a carico degli iscritti, entro il limite dell'((cinque per mille))((delle garanzie concesse))e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione nell'elenco; vigila sul rispetto, da parte degli iscritti, della disciplina cui sono sottoposti anche ai sensi dell'articolo 112, comma 2. Nell'esercizio di tali attivita' puo' avvalersi delle Federazioni di rappresentanza dei Confidi espressione delle Organizzazioni nazionali di impresa.
3. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo puo' chiedere agli iscritti la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini, e puo' effettuare ispezioni.
4. L'Organismo puo' disporre la cancellazione dall'elenco:
a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione;
b) qualora risultino gravi violazioni normative;
c) per il mancato pagamento del contributo ai sensi del comma 2;
d) per l'inattivita' dell'iscritto protrattasi per un periodo di tempo non inferiore a un anno.
5. Fermo restando le disposizioni di cui al precedente comma, ((l'Organismo)) puo' imporre agli iscritti il divieto di intraprendere nuove operazioni o disporre la riduzione delle attivita' per violazioni di disposizioni legislative o amministrative che ne regolano l'attivita'.
6. La Banca d'Italia vigila sull'Organismo secondo modalita', dalla stessa stabilite, improntate a criteri di proporzionalita' ed economicita' dell'azione di controllo e con la finalita' di verificare l'adeguatezza delle procedure interne adottate dall'Organismo per lo svolgimento della propria attivita'.
((7. Su proposta della Banca d'Italia, il Ministro dell'economia e delle finanze puo' sciogliere gli organi di gestione e di controllo dell'Organismo qualora risultino gravi irregolarita' nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attivita' dello stesso. La Banca d'Italia provvede agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi di gestione e controllo dell'Organismo, assicurandone la continuita' operativa, se necessario anche attraverso la nomina di un commissario. La Banca d'Italia puo' disporre la rimozione di uno o piu' componenti degli organi di gestione e controllo in caso di grave inosservanza dei doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo statuto o dalle disposizioni di vigilanza, nonche' dei provvedimenti specifici e di altre istruzioni impartite dalla Banca d'Italia, ovvero in caso di comprovata inadeguatezza, accertata dalla Banca d'Italia, all'esercizio delle funzioni cui sono preposti.))
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, disciplina:
a) la struttura, i poteri e le modalita' di funzionamento dell'Organismo necessari a garantirne funzionalita' ed efficienza;
((b) i requisiti, ivi compresi quelli di professionalita' e onorabilita', dei componenti degli organi di gestione e controllo dell'Organismo.))((8-bis. Le Autorita' di vigilanza e l'Organismo, nel rispetto delle proprie competenze, collaborano anche mediante lo scambio di informazioni necessarie per l'espletamento delle rispettive funzioni e in particolare per consentire all'Organismo l'esercizio dei poteri ad esso conferiti nei confronti dei soggetti iscritti nell'elenco. La trasmissione di informazioni all'Organismo per le suddette finalita' non costituisce violazione del segreto d'ufficio da parte delle Autorita' di vigilanza.))(54))
---------------AGGIORNAMENTO (54)
Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dal D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169 ha disposto (con l'art. 10, comma 8-ter) che "L'Organismo di cui all'articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si intende costituito, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del presente decreto, alla data di avvio della gestione dell'elenco."
Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 8-quater) che "La data di avvio della gestione degli elenchi da parte degli Organismi previsti dagli articoli 112-bis e 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' comunicata alla Banca d'Italia e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana."
Entrata in vigore il 16 novembre 2015
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