attivita' non ammesse al mutuo riconoscimento

Art. 17. Attivita' non ammesse al mutuo riconoscimento1.La Banca d'Italia ((...)) disciplina l'esercizio di attivita' non ammesse al mutuo riconoscimento comunque effettuato da parte di banche comunitarie nel territorio della Repubblica.
Entrata in vigore il 12 giugno 2015
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