Art. 26.(( (Esponenti aziendali).))((1.I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico.
2.Ai fini del comma 1, gli esponenti devono possedere requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza, dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca.
3.Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato sentita la Banca d'Italia, individua:
a)i requisiti di onorabilita' omogenei per tutti gli esponenti;
b)i requisiti di professionalita' e indipendenza, graduati secondo principi di proporzionalita';
c)i criteri di competenza, coerenti con la carica da ricoprire e con le caratteristiche della banca, e di adeguata composizione dell'organo;
d)i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari dell'esponente, alle condotte tenute nei confronti delle autorita' di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attivita' professionali svolte, nonche' a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza dell'esponente;
e)i limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti delle banche, graduati secondo principi di proporzionalita' e tenendo conto delle dimensioni dell'intermediario;
f)le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata.
4.Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere determinati i casi in cui requisiti e criteri di idoneita' si applicano anche ai responsabili delle principali funzioni aziendali nelle banche di maggiore rilevanza.
5.Gli organi di amministrazione e controllo delle banche valutano l'idoneita' dei propri componenti e l'adeguatezza complessiva dell'organo, documentando il processo di analisi e motivando opportunamente l'esito della valutazione. In caso di specifiche e limitate carenze riferite ai criteri previsti ai sensi del comma 3, lettera c), i medesimi organi possono adottare misure necessarie a colmarle. In ogni altro caso il difetto di idoneita' o la violazione dei limiti al cumulo degli incarichi determina la decadenza dall'ufficio; questa e' pronunciata dall'organo di appartenenza entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto o della violazione sopravvenuti. Per i soggetti che non sono componenti di un organo la valutazione e la pronuncia della decadenza sono effettuate dall'organo che li ha nominati.
6.La Banca d'Italia, secondo modalita' e tempi da essa stabiliti, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sulle banche, valuta l'idoneita' degli esponenti e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, anche sulla base dell'analisi compiuta e delle eventuali misure adottate ai sensi del comma 5. In caso di difetto o violazione pronuncia la decadenza dalla carica.))((64))------------AGGIORNAMENTO (64)
Il D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72 ha disposto (con l'art. 2, comma 7) che "La disciplina attuativa emanata ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto legislativo, si applica alle nomine successive alla data della sua entrata in vigore. Fino a tale momento, continua ad applicarsi l'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nella versione precedente alle modifiche apportate dal presente decreto legislativo, e la relativa disciplina attuativa".
Entrata in vigore il 12 giugno 2015

Sentenze21


  • 1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-03-19, n. 202402628
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    • anatocismo·
    • art. 10 l. n. 241 del 1990·
    • art. 11 l. n. 689 del 1981·
    • art. 120 Testo Unico Bancario·
    • art. 14 l. n. 689 del 1981·
    • art. 20 d.lgs. n. 206 del 2005·
    • art. 24 d.lgs. n. 206 del 2005·
    • art. 25 d.lgs. n. 206 del 2005·
    • art. 27 d.lgs. n. 206 del 2005·
    • art. 3 l. n. 241 del 1990·
    • art. 97 Cost.·
    • autorizzazione all'addebito degli interessi·
    • competenza dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)·
    • comunicazioni commerciali·
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    • pratiche aggressive·
    • pratiche commerciali scorrette·
    • principio di correlazione tra fatto contestato e sanzione irrogata·
    • principio di proporzionalità·
    • procedimento amministrativo·
    • regolamentazione del conto corrente bancario·
    • sanzione amministrativa·
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    • valutazione della quantificazione della sanzione·
    • violazione della legge sulla concorrenza e del mercato

  • 2. Trib. Teramo, sentenza 05/12/2024, n. 1327
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    • 4. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-05-04, n. 202203480
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      • art. 106 TUB·
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      • giudicato amministrativo·
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      • programma di attività·
      • requisiti di sana e prudente gestione·
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      • violazione art. 10 ter l. 241/1990

    • 5. Cass. civ., sez. I, sentenza 15/03/2022, n. 8463
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