organi delle procedure

Art. 103. Organi delle procedure1.Fermo quanto disposto dagli articoli 71 e 81, le medesime persone possono essere nominate negli organi dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa di societa' appartenenti allo stesso gruppo, quando cio' sia ritenuto utile per agevolare lo svolgimento delle procedure.
2.Il commissario che in una determinata operazione ha un interesse in conflitto con quello della societa', a cagione della propria qualita' di commissario di altra societa' del gruppo, deve darne notizia agli altri commissari, ove esistano, nonche' al comitato di sorveglianza e alla Banca d'Italia. In caso di omissione, a detta comunicazione sono tenuti i membri del comitato di sorveglianza che siano a conoscenza della situazione di conflitto. Il comitato di sorveglianza puo' prescrivere speciali cautele e formulare indicazioni in merito all'operazione, dell'inosservanza delle quali i commissari sono personalmente responsabili. Ferma la facolta' di revocare e sostituire i componenti gli organi delle procedure, la Banca d'Italia puo' impartire direttive o disporre, ove del caso, la nomina di un commissario per compiere determinati atti.
3.Le indennita' spettanti ai commissari e ai componenti del comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca d'Italia in base ai criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico delle societa'. Le indennita' sono determinate valutando in modo complessivo le prestazioni connesse alle cariche eventualmente ricoperte in altre procedure nel gruppo.
Entrata in vigore il 30 settembre 1993
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