Art. 62.(( (Idoneita' degli esponenti).))((1.Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la societa' finanziaria e la societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applica l'articolo 26 e le relative disposizioni attuative, salvo quanto previsto dall'articolo 67-bis.))
Entrata in vigore il 12 giugno 2015

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