definizioni

Art. 1. Definizioni1.Nel presente decreto legislativo l'espressione:
a)"autorita' creditizie" indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia;
b)"banca" indica l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria;
c)"CICR" indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;
d)"CONSOB" indica la Commissione nazionale per le societa' e la borsa;
d-bis) "COVIP" indica la commissione di vigilanza sui fondi pensione;
e)"ISVAP" indica l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
f)"UIC" indica l'Ufficio italiano dei cambi;
g)"Stato comunitario" indica lo Stato membro della Comunita' Europea;
g-bis) "Stato d'origine" indica lo Stato comunitario in cui la banca e' stata autorizzata all'esercizio dell'attivita';
g-ter) "Stato ospitante" indica lo Stato comunitario nel quale la banca ha una succursale o presta servizi;
h)"Stato extracomunitario" indica lo Stato non membro della Comunita' Europea;
((h-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;
2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;
3) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;
4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;
5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri": le autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010;))i)"legge fallimentare" indica il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
l)"autorita' competenti" indica, a seconda dei casi, uno o piu' fra le autorita' di vigilanza sulle banche, sulle imprese di investimento, sugli organismi di investimento collettivo del risparmio, sulle imprese di assicurazione e sui mercati finanziari.
m)"Ministro dell'economia e delle finanze" indica il Ministro dell'economia e delle finanze.
2.Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a)"banca italiana": la banca avente sede legale in Italia;
b)"banca comunitaria": la banca avente sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato comunitario diverso dall'Italia;
c)"banca extracomunitaria": la banca avente sede legale in uno Stato extracomunitario;
d)"banche autorizzate in Italia": le banche italiane e le succursali in Italia di banche extracomunitarie;
e)"succursale": una sede che costituisce parte, sprovvista di personalita' giuridica, di una banca e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attivita' della banca;
f)"attivita' ammesse al mutuo riconoscimento": le attivita' di:
1) raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione;
2) operazioni di prestito (compreso in particolare il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, il credito commerciale incluso il "forfaiting");
3) leasing finanziario;
4) prestazione di servizi di pagamento come definiti dagli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.
5) emissione e gestione di mezzi di pagamento ("travellers cheques", lettere di credito), nella misura in cui quest'attivita' non rientra nel punto 4;
6) rilascio di garanzie e di impegni di firma;
7) operazioni per proprio conto o per conto della clientela in:
- strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.);
- cambi;
- strumenti finanziari a termine e opzioni;
- contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse;
- valori mobiliari;
8) partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi;
9) consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonche' consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese;
10) servizi di intermediazione finanziaria del tipo "money broking";
11) gestione o consulenza nella gestione di patrimoni;
12) custodia e amministrazione di valori mobiliari;
13) servizi di informazione commerciale;
14) locazione di cassette di sicurezza;
15) altre attivita' che, in virtu' delle misure di adattamento assunte dalle autorita' comunitarie, sono aggiunte all'elenco allegato alla seconda direttiva in materia creditizia del Consiglio delle Comunita' europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989;
g)"intermediari finanziari": i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'art. 106.
h)"stretti legami": i rapporti tra una banca e un soggetto italiano o estero che:
1) controlla la banca;
2) e' controllato dalla banca;
3) e' controllato dallo stesso soggetto che controlla la banca;
4) partecipa al capitale della banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto;
5) e' partecipato dalla banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto.
h-bis) "istituti di moneta elettronica": le imprese, diverse dalle banche, che emettono moneta elettronica;
h-ter) 'moneta elettronica': il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni di pagamento come definite all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e che sia accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall'emittente. Non costituisce moneta elettronica:
1) il valore monetario memorizzato sugli strumenti previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
2) il valore monetario utilizzato per le operazioni di pagamento previste dall'articolo 2, comma 2, lettera n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.
h-quater) 'partecipazioni': le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile;
h-quinquies) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 21.
h-sexies) 'istituti di pagamento:' le imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento di cui alla lettera f), n. 4);
h-septies) 'istituti di pagamento comunitari': gli istituti di pagamento aventi sede legale e amministrazione centrale in uno stesso Stato comunitario diverso dall'Italia;
h-octies) 'succursale di un istituto di pagamento': una sede che costituisce parte, sprovvista di personalita' giuridica, di un istituto di pagamento e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attivita' dell'istituto di pagamento.
3.La Banca d'Italia, puo' ulteriormente qualificare, in conformita' delle deliberazioni del CICR, la definizione di stretti legami prevista dal comma 2, lettera h), al fine di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.
3-bis.Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo e agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione ed ai suoi componenti;
3-ter.Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci ed all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza ed al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti.
Entrata in vigore il 8 agosto 2012
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