procedure proprie delle singole societa'

Art. 102. Procedure proprie delle singole societa'1.Quando la capogruppo non sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa o, in caso di capogruppo con sede legale in altro Stato dell'Unione europea, a procedure analoghe previste da quello Stato, le societa' del gruppo sono soggette alle procedure previste dalle norme di legge a esse applicabili ((, fermo restando l'articolo 102-bis)). Dei relativi provvedimenti viene data immediata comunicazione alla Banca d'Italia a cura dell'autorita' amministrativa o giudiziaria che li ha emessi.
Le autorita' amministrative o giudiziarie che vigilano sulle procedure informano la Banca d'Italia di ogni circostanza, emersa nello svolgimento delle medesime, rilevante ai fini della vigilanza sul gruppo bancario.
Entrata in vigore il 1 dicembre 2021
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