succursali

Art. 15. Succursali((01.Le banche italiane possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica e degli altri Stati comunitari in conformita' delle procedure previste dalle disposizioni del MVU. Le banche degli altri Stati comunitari possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica in conformita' delle procedure previste dalle disposizioni del MVU e, per le banche degli Stati comunitari non partecipanti al MVU, del comma 3.))((1. Fermo restando quanto previsto dal comma 01, la Banca d'Italia puo' vietare lo stabilimento di una nuova succursale di un soggetto italiano meno significativo per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale del soggetto.))2.Le banche italiane possono stabilire succursali in uno Stato terzo previa autorizzazione della Banca d'Italia.
3.((Per le banche degli Stati comunitari non partecipanti al MVU che intendono stabilire succursali nel territorio della Repubblica, il primo insediamento e' preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia da parte dell'autorita' competente dello Stato di appartenenza; la succursale inizia l'attivita' decorsi due mesi dalla comunicazione.)) Il primo insediamento e' preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia da parte dell'autorita' competente dello Stato di appartenenza; la succursale inizia l'attivita' decorsi due mesi dalla comunicazione. La Banca d'Italia e la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, indicano, se del caso, all'autorita' competente dello Stato comunitario ((non partecipante al MVU)) e alla banca le condizioni alle quali, per motivi di interesse generale, e' subordinato l'esercizio dell'attivita' della succursale.
4.Le banche extracomunitarie gia' operanti nel territorio della Repubblica con una succursale possono stabilire altre succursali pre- via autorizzazione della Banca d'Italia.
5.La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attivita' di intermediazione mobiliare, da' notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi ((dei commi 01 e 3)) e dell'apertura di succursali all'estero da parte di banche italiane.
Entrata in vigore il 28 novembre 2016
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