Art 22

Art. 22.
(( (Partecipazioni indirette).

1.Ai fini dell'applicazione dei capi III e IV del presente Titolo si considerano anche le partecipazioni acquisite o comunque possedute per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona.
Entrata in vigore il 14 febbraio 2004
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