Art. 22.((Partecipazioni indirette e acquisti di concerto))1.Ai fini dell'applicazione dei capi III e IV del presente Titolo si considerano anche le partecipazioni acquisite o comunque possedute per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona.
((1-bis.Ai fini dell'applicazione dei capi III e IV si considera anche l'acquisizione di partecipazioni da parte di piu' soggetti che, in base ad accordi in qualsiasi forma conclusi, intendono esercitare in modo concertato i relativi diritti, quando tali partecipazioni, cumulativamente considerate, raggiungono o superano le soglie indicate nell'articolo 19.))
Entrata in vigore il 23 febbraio 2010
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