vigilanza informativa

Art. 51. Vigilanza informativa1.Le banche inviano alla Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonche' ogni altro dato e documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci con le modalita' e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.
Entrata in vigore il 30 settembre 1993
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