vigilanza informativa

Art. 51. Vigilanza informativa1.Le banche inviano alla Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonche' ogni altro dato e documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci con le modalita' e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.
((1-bis.Le banche comunicano alla Banca d'Italia:
a)la nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
b)le dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c)la risoluzione consensuale del mandato;
d)la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che l'hanno determinata.
1-ter.La Banca d'Italia stabilisce modalita' e termini per l'invio delle comunicazioni di cui al comma 1-bis.))
Entrata in vigore il 23 marzo 2010
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