banche popolari

Art. 149. Banche popolari1.Le banche popolari esistenti alla data del 20 marzo 1992 adeguano, entro cinque anni da tale data, il valore nominale delle loro azioni a quello stabilito dal comma 2 dell'art. 29.
2.I soci delle banche popolari che alla data del 20 marzo 1992 partecipavano al capitale sociale in misura compresa tra il limite previsto dal comma 2 dell'art. 30 e il valore nominale di lire quindici milioni possono continuare a detenere le relative azioni.
3.Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo i consorzi economici a garanzia limitata esercenti attivita' bancaria, devono trasformarsi in societa' per azioni o in banca popolare ovvero deliberare fusioni con banche da cui risultino societa' per azioni o banche popolari. Le deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutarie; quando, in relazione all'oggetto delle modificazioni, gli statuti prevedono maggioranze differenziate, si applica quella meno elevata. E' fatto salvo il diritto di recesso dei soci.
Entrata in vigore il 30 settembre 1993

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