pubblicazione di provvedimenti e di dati statistici

Art. 8. Pubblicazione di provvedimenti e di dati statistici1.La Banca d'Italia pubblica un Bollettino contenente i provvedimenti di carattere generale emanati dalle autorita' creditizie nonche' altri provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza. I provvedimenti sono pubblicati entro il secondo mese successivo a quello della loro adozione.
2.Le delibere del CICR e i provvedimenti di carattere generale del Ministro del tesoro emanati ai sensi del presente decreto legislativo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I provvedimenti di carattere generale della Banca d'Italia sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana quando le disposizioni in essi contenute sono destinate anche a soggetti diversi da quelli sottoposti a vigilanza.
3.La Banca d'Italia pubblica elaborazioni e dati statistici relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza.
Entrata in vigore il 30 settembre 1993
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