modificazioni statutarie

Art. 56. Modificazioni statutarie1.La Banca d'Italia accerta che le modificazioni degli statuti delle banche non contrastino con una sana e prudente gestione.
2.Non si puo' dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'accertamento previsto dal comma 1.
Entrata in vigore il 30 settembre 1993
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