Art. 120.((Decorrenza delle valute e calcolo degli interessi ))((1.Il titolare del conto corrente ha la disponibilita' economica delle somme relative agli assegni circolari o bancari versati sul suo conto, rispettivamente emessi da o tratti su una banca insediata in Italia, entro i quattro giorni lavorativi successivi al versamento.
1-bis.Gli interessi sul versamento di assegni presso una banca sono conteggiati fino al giorno del prelevamento e con le seguenti valute:
a)dal giorno in cui e' effettuato il versamento, per gli assegni circolari emessi dalla stessa banca e per gli assegni bancari tratti sulla stessa banca presso la quale e' effettuato il versamento;
b)per gli assegni diversi da quelli di cui alla lettera a), dal giorno lavorativo successivo al versamento, se si tratta di assegni circolari emessi da una banca insediata in Italia, e dal terzo giorno lavorativo successivo al versamento, se si tratta di assegni bancari tratti su una banca insediata in Italia.
1-ter.Il CICR puo' stabilire termini inferiori a quelli previsti nei commi 1 e 1-bis in relazione all'evoluzione delle procedure telematiche disponibili per la gestione del servizio di incasso degli assegni.
2.Il CICR stabilisce modalita' e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attivita' bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicita' nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.
3.Per gli strumenti di pagamento diversi dagli assegni circolari e bancari restano ferme le disposizioni sui tempi di esecuzione, data valuta e disponibilita' di fondi previste dagli articoli da 19a 23 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.))
1-bis.Gli interessi sul versamento di assegni presso una banca sono conteggiati fino al giorno del prelevamento e con le seguenti valute:
a)dal giorno in cui e' effettuato il versamento, per gli assegni circolari emessi dalla stessa banca e per gli assegni bancari tratti sulla stessa banca presso la quale e' effettuato il versamento;
b)per gli assegni diversi da quelli di cui alla lettera a), dal giorno lavorativo successivo al versamento, se si tratta di assegni circolari emessi da una banca insediata in Italia, e dal terzo giorno lavorativo successivo al versamento, se si tratta di assegni bancari tratti su una banca insediata in Italia.
1-ter.Il CICR puo' stabilire termini inferiori a quelli previsti nei commi 1 e 1-bis in relazione all'evoluzione delle procedure telematiche disponibili per la gestione del servizio di incasso degli assegni.
2.Il CICR stabilisce modalita' e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attivita' bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicita' nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.
3.Per gli strumenti di pagamento diversi dagli assegni circolari e bancari restano ferme le disposizioni sui tempi di esecuzione, data valuta e disponibilita' di fondi previste dagli articoli da 19a 23 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.))
1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/05/2024, n. 15130Provvedimento: Numero registro generale 15340/2023 Numero sezionale 77/2024 Numero di raccolta generale 15130/2024 Data pubblicazione 29/05/2024 Oggetto R E P U B B L I C A I T A L I A N A Mutuo bancario - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO interessi - tasso fisso L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E - ammortamento «alla francese» - Trib. SEZIONI UNITE CIVILI Salerno - rinvio Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: pregiudiziale ex art. PASQUALE D'ASCOLA - Presidente Aggiunto - 363-bis c.p.c. – FELICE MANNA - Presidente di Sezione - contraddittorio preventivo - validità ETTORE CIRILLO - Presidente di Sezione - del contratto - UMBERTO LUIGI CESARE G. SCOTTI - Consigliere - oggetto - …Leggi di più...
2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/12/2010, n. 24418Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DE LUCA Michele - Primo Presidente - Dott. PROTO Vincenzo - Presidente di Sezione - Dott. MERONE Antonio - Consigliere - Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere - Dott. RORDORF Renato - rel. Consigliere - Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere - Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere - Dott. MORCAVALLO Ulpiano - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 22421/2009 proposto da: BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.A.R.L., capogruppo del gruppo bancario "Banca Popolare UG", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VAL GARDENA 3, presso lo …Leggi di più...
3. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-03-19, n. 202402628Provvedimento: Pubblicato il 19/03/2024 N. 02628/2024REG.PROV.COLL. N. 02674/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2674 del 2023, proposto da Intesa SA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Guido Greco, Andrea Manzi, Manuela Muscardini, Valerio Tavormina, Paolo Provenzano, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia; contro Autorità garante della concorrenza e del mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e …Leggi di più...- anatocismo·
- art. 10 l. n. 241 del 1990·
- art. 11 l. n. 689 del 1981·
- art. 120 Testo Unico Bancario·
- art. 14 l. n. 689 del 1981·
- art. 20 d.lgs. n. 206 del 2005·
- art. 24 d.lgs. n. 206 del 2005·
- art. 25 d.lgs. n. 206 del 2005·
- art. 27 d.lgs. n. 206 del 2005·
- art. 3 l. n. 241 del 1990·
- art. 97 Cost.·
- autorizzazione all'addebito degli interessi·
- competenza dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)·
- comunicazioni commerciali·
- diligenza professionale·
- eccesso di potere·
- parere di Banca d'Italia·
- pratiche aggressive·
- pratiche commerciali scorrette·
- principio di correlazione tra fatto contestato e sanzione irrogata·
- principio di proporzionalità·
- procedimento amministrativo·
- regolamentazione del conto corrente bancario·
- sanzione amministrativa·
- trasparenza delle comunicazioni bancarie·
- tutela del consumatore·
- valutazione della quantificazione della sanzione·
- violazione della legge sulla concorrenza e del mercato
4. Corte d'Appello Firenze, sentenza 16/02/2024, n. 316Provvedimento: R.G. 611/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile in persona dei magistrati: – Anna Primavera Presidente – Fabrizio Nicoletti Consigliere – Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado tra IN NC (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. BERGAMASCHI GIUSEPPE ([...]), appellante e BANCA CAMBIANO 1884 S.P.A. (C.F. 02599341209), con il patrocinio dell'avv. PAPINI PAOLO ([...]), appellata Conclusioni: per AB AN: «Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, in accoglimento del presente appello, ed in riforma della sentenza appellata: Dichiarare: …Leggi di più...
5. Trib. Ancona, sentenza 12/06/2024, n. 1166Provvedimento: N. R.G. 4575/2020 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA SEZIONE STRALCIO – RUOLO “L” in composizione monocratica, nella persona del Giudice Pietro Merletti, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4575 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2020, vertente TRA la società “EDILGI S.R.L” (codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese delle HE: 01354240424), con sede ad NA in via Alessandro Orsi n. 2, in persona dell'amministratrice unica e legale rappresentante pro tempore sig.ra Paola Mancini, nata ad [...] il [...], e il sig. BR DI (c.f.: RNL …Leggi di più...