modifica unilaterale delle condizioni contrattuali
Art. 118. Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali1.Nei contratti a tempo indeterminato puo' essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facolta' di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. Negli altri contratti di durata la facolta' di modifica unilaterale puo' essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo.
2.Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalita' contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione e' effettuata secondo le modalita' stabilite dal CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
((2-bis.Se il cliente non e' un consumatore ne' una micro-impresa come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nei contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato di cui al comma 1 del presente articolo possono essere inserite clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilita' di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati nel contratto))((42))3.Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.
4.Le variazioni dei tassi di interesse adottate in previsione o in conseguenza di decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalita' tali da non recare pregiudizio al cliente.
(38)
-------------AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "Le disposizioni contenute nel titolo II del presente decreto entrano in vigore il centoventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. Le disposizioni che a tale data risultano adottate dalle Autorita' creditizie in base a norme modificate o sostituite dal titolo II rimangono in vigore in quanto compatibili". -------------AGGIORNAMENTO (42)
Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l'art. 8, comma 5, lettera g)) che "le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 118 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, introdotto dalla lettera f) del presente comma, non si applicano ai contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le modifiche introdotte ai contratti in corso alla predetta data sono inefficaci".
2.Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalita' contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione e' effettuata secondo le modalita' stabilite dal CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
((2-bis.Se il cliente non e' un consumatore ne' una micro-impresa come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nei contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato di cui al comma 1 del presente articolo possono essere inserite clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilita' di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati nel contratto))((42))3.Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.
4.Le variazioni dei tassi di interesse adottate in previsione o in conseguenza di decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalita' tali da non recare pregiudizio al cliente.
(38)
-------------AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "Le disposizioni contenute nel titolo II del presente decreto entrano in vigore il centoventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. Le disposizioni che a tale data risultano adottate dalle Autorita' creditizie in base a norme modificate o sostituite dal titolo II rimangono in vigore in quanto compatibili". -------------AGGIORNAMENTO (42)
Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l'art. 8, comma 5, lettera g)) che "le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 118 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, introdotto dalla lettera f) del presente comma, non si applicano ai contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le modifiche introdotte ai contratti in corso alla predetta data sono inefficaci".
1. TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-02-09, n. 202302184Provvedimento:Leggi di più...- anatocismo bancario·
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- disparità di trattamento·
- indebito condizionamento·
- pratiche commerciali scorrette·
- principio di proporzionalità·
- principio di ragionevolezza·
- sanzione amministrativa pecuniaria·
- tutela dei consumatori
2. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-03-19, n. 202402628Provvedimento:Leggi di più...- anatocismo·
- art. 10 l. n. 241 del 1990·
- art. 11 l. n. 689 del 1981·
- art. 120 Testo Unico Bancario·
- art. 14 l. n. 689 del 1981·
- art. 20 d.lgs. n. 206 del 2005·
- art. 24 d.lgs. n. 206 del 2005·
- art. 25 d.lgs. n. 206 del 2005·
- art. 27 d.lgs. n. 206 del 2005·
- art. 3 l. n. 241 del 1990·
- art. 97 Cost.·
- autorizzazione all'addebito degli interessi·
- competenza dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)·
- comunicazioni commerciali·
- diligenza professionale·
- eccesso di potere·
- parere di Banca d'Italia·
- pratiche aggressive·
- pratiche commerciali scorrette·
- principio di correlazione tra fatto contestato e sanzione irrogata·
- principio di proporzionalità·
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- regolamentazione del conto corrente bancario·
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- trasparenza delle comunicazioni bancarie·
- tutela del consumatore·
- valutazione della quantificazione della sanzione·
- violazione della legge sulla concorrenza e del mercato
3. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-03-19, n. 202402625Provvedimento:Leggi di più...- anatocismo bancario·
- art. 24 e 25 Codice del Consumo·
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- diligenza professionale·
- diritto alla scelta del consumatore·
- indebito condizionamento·
- libertà negoziale del consumatore·
- modalità comunicative delle banche·
- parità di trattamento·
- pratiche commerciali aggressive·
- pratiche commerciali scorrette·
- proporzionalità della sanzione·
- sanzione amministrativa·
- scriminante putativa·
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- tutela della concorrenza·
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- valutazione della gravità della condotta·
- violazione del principio di proporzionalità
4. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2021-11-22, n. 202107794Provvedimento:Leggi di più...- anatocismo bancario·
- art. 24 e 25 del Codice del Consumo·
- autorizzazione all'addebito degli interessi·
- Codice del Consumo·
- diritto della concorrenza·
- pratiche commerciali aggressive·
- principio di legittimità amministrativa·
- proporzionalità della sanzione·
- sanzione amministrativa·
- tutela dei consumatori·
- violazione delle regole di concorrenza