obbligazioni degli esponenti bancari

Art. 136. Obbligazioni degli esponenti bancari1.Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non puo' contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimita' e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate.((E' facolta' del consiglio di amministrazione delegare l'approvazione delle operazioni di cui ai periodi precedenti nel rispetto delle modalita' ivi previste)).
2.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE 2012, N. 221)).
2-bis.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE 2012, N. 221)).
3.L'inosservanza delle disposizioni dei commi 1, 2 e 2-bis e' punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 206 a 2.066 euro. (25) (26)
----------------AGGIORNAMENTO (25)
Il D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 nel modificare l'art. 8, comma 2 della L. 28 dicembre 2005, n. 262 ha conseguentemente disposto (con l'art. 24-bis, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo, commi 2-bis e 3 si applicano a decorrere dal 18 marzo 2006. ----------------AGGIORNAMENTO (26)
Il D.L 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 9 marzo 2006, n. 80, nel modificare l'art. 8, comma 2 della L. 28 dicembre 2005, n. 262 ha conseguentemente disposto (con l'art. 34-quater, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo, commi 2-bis e 3 "si applicano a decorrere dal 17 maggio 2006 ovvero, ove previste, dall'emanazione delle relative disposizioni di attuazione da parte della Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP)".
Entrata in vigore il 19 ottobre 2012
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