ambito di applicazione

Art. 115. Ambito di applicazione1.Le norme del presente ((titolo)) si applicano alle attivita' svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari. ((70))2.Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' individuare, in considerazione dell'attivita' svolta, altri soggetti da sottoporre alle norme del presente capo.
3.Le disposizioni del presente capo, a meno che siano espressamente richiamate, non si applicano ai contratti di credito disciplinati ((dai capi I-bis e II)) e ai servizi di pagamento disciplinati dal capo II-bis.(38) ((70))


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AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "Le disposizioni contenute nel titolo II del presente decreto entrano in vigore il centoventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. Le disposizioni che a tale data risultano adottate dalle Autorita' creditizie in base a norme modificate o sostituite dal titolo II rimangono in vigore in quanto compatibili".
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Il D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dal 1° luglio 2016 e ai contratti di credito sottoscritti successivamente a tale data. Ai contratti sottoscritti anteriormente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti nel giorno di entrata in vigore del presente decreto legislativo".
Entrata in vigore il 20 maggio 2016
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