partecipazioni

Art. 63. Partecipazioni1.Alle societa' finanziarie ((e alle societa' di partecipazione finanziaria mista)) capogruppo si applicano le disposizioni del titolo II, capi III e IV ((salvo quanto previsto dall'articolo 67-bis.)).
2.Nei confronti delle altre societa' appartenenti al gruppo bancario e dei titolari di partecipazioni nelle medesime societa' sono attribuiti alla Banca d'Italia i poteri previsti dall'articolo 21.
Entrata in vigore il 1 aprile 2014

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