Art 55

Art. 55.

Si applicano al presente capo le disposizioni degli articoli 293, 294, 295, 299, 300 e 304 del codice civile.
((26))--------------AGGIORNAMENTO (26)
La Corte Costituzionale, con sentenza 23 febbraio - 28 marzo 2022 n. 79 (in G.U. 1ª s.s. 30/03/2022 n. 13), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nella parte in cui, mediante rinvio all'art. 300, secondo comma, del codice civile, prevede che l'adozione in casi particolari non induce alcun rapporto civile tra l'adottato e i parenti dell'adottante".
Entrata in vigore il 30 marzo 2022
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