Art 67
Art. 67.
Sono abrogati: il secondo e il terzo comma dell'articolo 293, il secondo e il terzo comma dell'articolo 296, gli articoli 301, 302, 303, 308 e 310 del codice civile.
E' abrogato altresi' il capo III del titolo VIII del libro I del codice civile.
Sono abrogati: il secondo e il terzo comma dell'articolo 293, il secondo e il terzo comma dell'articolo 296, gli articoli 301, 302, 303, 308 e 310 del codice civile.
E' abrogato altresi' il capo III del titolo VIII del libro I del codice civile.