Art 67

Art. 67.
Sono abrogati: il secondo e il terzo comma dell'articolo 293, il secondo e il terzo comma dell'articolo 296, gli articoli 301, 302, 303, 308 e 310 del codice civile.
E' abrogato altresi' il capo III del titolo VIII del libro I del codice civile.
Entrata in vigore il 17 maggio 1983

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