Art 11

Art. 11.

Quando dalle indagini previste nell'articolo precedente risultano deceduti i genitori del minore e non risultano esistenti parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore, il tribunale per i minorenni provvede a dichiarare lo stato di adottabilita', salvo che esistano istanze di adozione ai sensi dell'articolo 44. In tal caso il tribunale per i minorenni decide nell'esclusivo interesse del minore.
Nel caso in cui non risulti l'esistenza di genitori ((...))che abbiano riconosciuto il minore o la cui paternita' o maternita' sia stata dichiarata giudizialmente, il tribunale per i minorenni, senza eseguire ulteriori accertamenti, provvede immediatamente alla dichiarazione dello stato di adottabilita' a meno che non vi sia richiesta di sospensione della procedura da parte di chi, affermando di essere uno dei genitori ((...)) chiede termine per provvedere al riconoscimento. La sospensione puo' essere disposta dal tribunale per un periodo massimo di due mesi sempreche' nel frattempo il minore sia assistito dal genitore ((...))o dai parenti fino al quarto grado o in altro modo conveniente, permanendo comunque un rapporto con il genitore ((...))
Nel caso di non riconoscibilita' per difetto di eta' del genitore, la procedura e' rinviata anche d'ufficio sino al compimento del sedicesimo anno di eta' del genitore ((...)) purche' sussistano le condizioni menzionate nel comma precedente. Al compimento del sedicesimo anno, il genitore puo' chiedere ulteriore sospensione per altri due mesi. ((Il genitore autorizzato al riconoscimento prima del compimento del sedicesimo anno ai sensi dell'articolo 250, quinto comma, del codice civile, puo' chiedere ulteriore sospensione per altri due mesi dopo l'autorizzazione.))
Ove il tribunale sospenda o rinvii la procedura ai sensi dei commi precedenti, nomina al minore, se necessario, un tutore provvisorio.
Se entro detti termini viene effettuato il riconoscimento, deve dichiararsi chiusa la procedura, ove non sussista abbandono morale e materiale. Se trascorrono i termini senza che sia stato effettuato il riconoscimento, si provvede senza altra formalita' di procedura alla pronuncia dello stato di adottabilita'.
Il tribunale, in ogni caso, anche a mezzo dei servizi locali, informa entrambi i presunti genitori, se possibile, o comunque quello reperibile, che si possono avvalere delle facolta' di cui al secondo e terzo comma.
Intervenuta la dichiarazione di adottabilita' e l'affidamento preadottivo, il riconoscimento e' privo di efficacia. Il giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternita' o maternita' e' sospeso di diritto e si estingue ove segua la pronuncia di adozione divenuta definitiva.
Entrata in vigore il 8 gennaio 2014
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