Art 21

Art. 21.((1.Lo stato di adottabilita' cessa altresi' per revoca, nell'interesse del minore, in quanto siano venute meno le condizioni di cui all'articolo 8, comma 1, successivamente alla sentenza di cui al comma 2 dell'articolo 15.
2.La revoca e' pronunciata dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero, dei genitori, del tutore.
3.Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
4.Nel caso in cui sia in atto l'affidamento preadottivo, lo stato di adottabilita' non puo' essere revocato))
Entrata in vigore il 26 aprile 2001
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