Art 57

Art. 57.

Il tribunale verifica:
1) se ricorrono le circostanze di cui all'articolo 44;
2) se l'adozione realizza il preminente interesse del minore.
A tal fine il tribunale per i minorenni, sentiti i genitori dell'adottando, dispone l'esecuzione di adeguate indagini da effettuarsi, tramite i servizi locali e gli organi di pubblica sicurezza, sull'adottante, sul minore e sulla di lui famiglia.
L'indagine dovra' riguardare in particolare:
((a) l'idoneita' affettiva e la capacita' di educare e istruire il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli adottanti;))
b) i motivi per i quali l'adottante desidera adottare il minore;
c) la personalita' del minore;
d) la possibilita' di idonea convivenza, tenendo conto della personalita' dell'adottante e del minore.
Entrata in vigore il 26 aprile 2001
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