Art 39-ter
Art. 39-ter.((1.Al fine di ottenere l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera c), e per conservarla, gli enti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a)essere diretti e composti da persone con adeguata formazione e competenza nel campo dell'adozione internazionale, e con idonee qualita' morali;
b)avvalersi dell'apporto di professionisti in campo sociale, giuridico e psicologico, iscritti al relativo albo professionale, che abbiano la capacita' di sostenere i coniugi prima, durante e dopo l'adozione;
c)disporre di un'adeguata struttura organizzativa in almeno una regione o in una provincia autonoma in Italia e delle necessarie strutture personali per operare nei Paesi stranieri in cui intendono agire;
d)non avere fini di lucro, assicurare una gestione contabile assolutamente trasparente, anche sui costi necessari per l'espletamento della procedura, ed una metodologia operativa corretta e verificabile;
e)non avere e non operare pregiudiziali discriminazioni nei confronti delle persone che aspirano all'adozione, ivi comprese le discriminazioni di tipo ideologico e religioso;
f)impegnarsi a partecipare ad attivita' di promozione dei diritti dell'infanzia, preferibilmente attraverso azioni di cooperazione allo sviluppo, anche in collaborazione con le organizzazioni non governative, e di attuazione del principio di sussidiarieta' dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori;
g)avere sede legale nel territorio nazionale.))
a)essere diretti e composti da persone con adeguata formazione e competenza nel campo dell'adozione internazionale, e con idonee qualita' morali;
b)avvalersi dell'apporto di professionisti in campo sociale, giuridico e psicologico, iscritti al relativo albo professionale, che abbiano la capacita' di sostenere i coniugi prima, durante e dopo l'adozione;
c)disporre di un'adeguata struttura organizzativa in almeno una regione o in una provincia autonoma in Italia e delle necessarie strutture personali per operare nei Paesi stranieri in cui intendono agire;
d)non avere fini di lucro, assicurare una gestione contabile assolutamente trasparente, anche sui costi necessari per l'espletamento della procedura, ed una metodologia operativa corretta e verificabile;
e)non avere e non operare pregiudiziali discriminazioni nei confronti delle persone che aspirano all'adozione, ivi comprese le discriminazioni di tipo ideologico e religioso;
f)impegnarsi a partecipare ad attivita' di promozione dei diritti dell'infanzia, preferibilmente attraverso azioni di cooperazione allo sviluppo, anche in collaborazione con le organizzazioni non governative, e di attuazione del principio di sussidiarieta' dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori;
g)avere sede legale nel territorio nazionale.))
1. Cass. civ., sez. I, sentenza 19/12/2023, n. 35437Provvedimento: Oscuramento disposto d'ufficio Numero registro generale 11820/2023 Numero sezionale 5269/2023 Numero di raccolta generale 35437/2023 Data pubblicazione 19/12/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Oggetto: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: INTERNAZIONALE Presidente FRANCESCO ANTONIO PRIVATO GENOVESE Ud.29/11/2023 PU Consigliere CLOTILDE PARISE LAURA TRICOMI Consigliere Consigliere-Rel. GIULIA IOFRIDA Consigliere GUIDO MERCOLINO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 11820/2023 R.G. proposto da: B.F. B.S. domiciliati ex lege in Roma, P.zza Cavour, presso la cancelleria civile della Corte di …Leggi di più...
2. TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2024-06-03, n. 202411318Provvedimento: Pubblicato il 03/06/2024 N. 11318/2024 REG.PROV.COLL. N. 04704/2020 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4704 del 2020, proposto da C.i.f.a. o.n.l.u.s. - Centro internazionale per l'infanzia e la famiglia – o.n.g., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Andreis, Giuseppe Baroli e Stefania Contaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale dell'avv. Stefania Contaldi in Roma, via G.P. …Leggi di più...- adozioni internazionali·
- annullamento di provvedimento amministrativo·
- art. 10-bis l. 241/1990·
- art. 12 d.p.r. 108/2007·
- art. 14 deliberazione Presidenza del Consiglio dei ministri 28 ottobre 2008, n. 13·
- art. 17 l. 23 agosto 1988, n. 400·
- art. 39 e 39-ter l. 4 maggio 1983, n. 184·
- art. 7 l. 31 dicembre 1998, n. 476·
- art. 97 Cost.·
- autorizzazione ad operare all'estero·
- Commissione per le adozioni internazionali·
- Convenzione dell'Aja·
- dinamiche internazionali delle adozioni·
- diniego di autorizzazione·
- discrezionalità amministrativa·
- eccesso di potere·
- gerarchia delle fonti·
- limiti del sindacato amministrativo·
- motivazione del provvedimento amministrativo·
- preavviso di rigetto·
- principio di gerarchia delle fonti·
- principio di ragionevolezza·
- tutela dei minori·
- violazione di legge
3. TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2016-12-02, n. 201612058Provvedimento: Pubblicato il 02/12/2016 N. 12058/2016 REG.PROV.COLL. N. 04203/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4203 del 2016, proposto da: Famiglia e Minori Onlus, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Lubrano, Filippo Lubrano, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Flaminia, n.79; contro Commissione per le adozioni internazionali, Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano in Roma, …Leggi di più...- adozione internazionale·
- art. 20 l. 241/1990·
- art. 39-ter l. 184/1983·
- autorizzazione allo svolgimento di attività·
- discrezionalità amministrativa·
- requisiti per l'autorizzazione·
- revoca dell'autorizzazione·
- risarcimento del danno·
- silenzio-assenso·
- silenzio-inadempimento
4. TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2016-12-02, n. 201612060Provvedimento: Pubblicato il 02/12/2016 N. 12060/2016 REG.PROV.COLL. N. 04207/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4207 del 2016, proposto da: Famiglia e Minori Onlus, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Lubrano, Filippo Lubrano, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Flaminia, n.79; contro Commissione per le adozioni internazionali, Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano in Roma, …Leggi di più...- art. 20 l. 241/1990·
- attività discrezionale della pubblica amministrazione·
- autorizzazione per adozioni internazionali·
- commissario ad acta·
- legittimità del silenzio·
- obbligo di provvedere·
- procedimento amministrativo·
- revoca dell'autorizzazione·
- risarcimento del danno·
- silenzio-assenso·
- silenzio-inadempimento·
- valutazione discrezionale
5. Cass. civ., SS.UU., ordinanza 22/09/2023, n. 27177Provvedimento: Numero registro generale 11510/2022 Numero sezionale 381/2023 Numero di raccolta generale 27177/2023 Data pubblicazione 22/09/2023 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta da: Carlo DE CHIARA Primo Presidente f.f. R.G. 11510/2022 Felice MANNA Presidente di sezione Cron. Danilo SESTINI Consigliere Rep. Lorenzo ORILIA Consigliere C.C. 12/09/2023 Alberto GIUSTI Consigliere Rel. Marco MARULLI Consigliere giurisdizione Annalisa DI PAOLANTONIO Consigliere Loredana NAZZICONE Consigliere Giuseppe FUOCHI TINARELLI Consigliere ha pronunciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso iscritto al NRG 11510 del 2022 promosso da: AAA ASSOCIAZIONE ADOZIONI …Leggi di più...